Riduzioni e maggiorazioni
Al fine di incentivare la raccolta differenziata - RD dei rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo è modulata in base al superamento della percentuale minima di RD (pari al 65%) raggiunto da ciascun Comune o ambito territoriale ottimale, secondo le percentuali previste dall’art. 5 della legge regionale n. 8/2018 come da seguente tabella:
Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale | Riduzione del tributo |
Da 0,01 fino alla % inferiore al 10% | 30% |
10% | 40% |
15% | 50% |
20% | 60% |
25% | 70% |
In caso di mancato raggiungimento della predetta percentuale di RD del 65% è applicata l’addizionale del 20% prevista dall’art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.
Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della legge 549/1995.
Con deliberazione del 19 maggio 2020, n. 718 la Giunta Regionale ha adottato le linee guida per la determinazione del tributo da commisurare a partire dall’anno di imposta 2020.