Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF
A decorrere dal periodo d'imposta 1998 è stata istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il presupposto è il possesso di redditi in denaro o in natura su cui è dovuta l'imposta erariale sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
L'addizionale si applica sul reddito complessivo Irpef, al netto degli oneri deducibili.
Riferimenti normativi: articolo 50 del decreto legislativo 446/1997 del 15 dicembre 1997, attuativo della delega contenuta nella legge 662/1996; articoli 1, 2 e 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR.
Soggetto passivi:
È soggetto passivo chiunque abbia un reddito imponibile Irpef e si distinguono in:
- residenti. Sono coloro che nella maggior parte del periodo d'imposta sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente o hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione Finanziaria di cui all'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 29/9/73. Sono altresì residenti, fino a prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi ed emigrati in stati a regime fiscale privilegiato. Sono tenuti al pagamento dell'addizionale sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti;
- non residenti. Sono tenuti al pagamento dell'addizionale solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. In questo caso, l'addizionale va versata alla Regione nella quale è sito il comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato (essendo questo il domicilio fiscale).
Soggetto attivo:
l'addizionale è dovuta alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il tributo.
Riferimento normativo: articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 446/1997.
Per i lavoratori dipendenti e per quelli assimilati, la liquidazione ed il versamento sono effettuati dal datore di lavoro che opera in qualità di sostituto d'imposta.
Il versamento va effettuato alla Regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Il debito d'imposta è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima del 31 dicembre, il versamento va effettuato alla Regione all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Per i contribuenti diversi dai lavoratori dipendenti e da quelli assimilati, il versamento va effettuato utilizzando il modello di versamento unificato (modello F24).
Gli Enti Pubblici rientranti tra i soggetti di cui alle tabelle A e B della Legge n. 720/1984, devono utilizzare il modello di versamento "F24 enti pubblici" (modello F24 EP), come approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2007.
Per informazioni relative al modello F24, si veda il sito dell'Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi: articolo 50, comma 4 e 5 del decreto legislativo 446/1997;
allegato 1 e allegato 2 della legge 720/1984; provvedimento Agenzia delle Entrate 23 ottobre 2007 prot. n. 2007/160612; provvedimento Agenzia delle Entrate 23 Marzo 2009 protocollo n. 2007/172338.