Regime di Qualità Regionale - Marchio "Prodotti di Qualità"

Il Regime di Qualità Regionale (RQR), istituito in conformità dall’art. 16 par. 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 e notificato alla Comunità Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE (numero notifica 2015/0045), ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale, inclusi i prodotti ittici, quelli florovivaistici e le produzioni tradizionali regionali di qualità non riconosciute come DOP o IGP, con specificità di processo e di prodotto e caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.

Il RQR è identificato dal Marchio “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla Regione Puglia, registrato all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) il 15/11/2012 al n. 010953875.

Possono richiedere l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”, per quei prodotti regolati da disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione, diventando prima aderenti e poi concessionari del marchio i seguenti soggetti:

  • le imprese agricole in forma singola e associata, che producono e/o trasformano e commercializzano prodotti iscritti nel registro del marchio di cui all’art.7 del regolamento d’uso del marchio;
  • le imprese agroalimentari di trasformazione, che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole di cui al precedente punto (l’utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni provenienti dai produttori inclusi nell’accordo di filiera e assoggettati al sistema di controllo);
  • le imprese del commercio, che sottoscrivono un accordo di filiera/fornitura con le imprese di cui ai precedenti punti (l’utilizzo del marchio è concesso esclusivamente per le produzioni provenienti dai produttori inclusi nell’accordo di filiera e assoggettati al sistema di controllo).

Il richiedente presenta la domanda di  adesione al RQR e di concessione d’uso del marchio Prodotti di Qualità, tramite il sistema informatizzato “Portale Marchio PQ”, contestualmente alla Regione Puglia e all’Organismo di controllo scelto tra quelli inseriti nell’elenco approvato dalla Regione.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche.

  • anagrafica azienda per adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
  • lettera di impegni sottoscritta dal legale rappresentante;
  • comunicazione di assoggettamento al controllo dell’OdC ;
  • (Eventuale) Accordo di filiera/conferimento/fornitura per la concessione d'uso del
  • marchio ;
  • documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
  • copia del pagamento della quota di concessione d’uso del Marchio, da effettuare tramite il portale dei pagamenti della Regione Puglia - servizio "Quota di concessione d'uso del Marchio Prodotti di Qualità".

Con la presa in carico del soggetto richiedente da parte dell’Organismo di Controllo, a seguito della verifica della idoneità della documentazione presentata, la Regione provvede ad inserire il richiedente in un elenco temporaneo di aderenti al RQR.

L’iscrizione temporanea nell’elenco degli aderenti, non consente l'utilizzo del Marchio, il cui utilizzo è possibile esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di conformità dei prodotti al disciplinare di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e della concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.

L’adesione al Regime di Qualità ha validità di due anni, decorsi i quali, se non si è ottenuto il certificato di conformità, decade.

Solo a seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell’OdC, la Regione invita il
rappresentante legale dell’azienda al pagamento della quota di concessione d’uso del Marchio e alla sottoscrizione della convenzione e provvede al rilascio della concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” accompagnato dall’indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia” che deve, inoltre, essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dalle procedure di utilizzo del logo.

Chi ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio, viene iscritto nel registro delle aziende concessionarie del Marchio.

Il concessionario durante il periodo di validità della concessione:

  • deve mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
  • è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione secondo il disciplinare di produzione;
  • rispettare quanto previsto dal regolamento d’uso del Marchio e dalla relativa procedura di utilizzo del Marchio;
  • indicare nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio “Prodotti di Qualità”;
  • comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione;
  • pagare entro il 31 gennaio di ciascun anno, la quota annuale d’uso del marchio stabilita dalla Regione Puglia;
  • partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi dell’art.14 del regolamento d’uso del marchio “Prodotti di Qualità”.
 

I prodotti a Marchio “Prodotti di Qualità” - Qualità garantita dalla Regione Puglia” e quindi in Regime di Qualità Regionale, sono sottoposti a controlli periodici e continui.
I controlli, sono eseguiti da Organismi di Controllo esterni ed indipendenti, abilitati secondo le vigenti norme europee e nazionali, e iscritti nell’Elenco Regionale degli Organismi di Controllo, nel rispetto dei piani di controllo predisposti dagli stessi OdC e approvati dalla Regione Puglia.
Le attività di controllo consistono in verifiche ispettive di certificazione di “adesione”, a seguito dell’assoggettamento dell’azienda, propedeutiche al rilascio del certificato di conformità e del provvedimento di concessione da parte della Regione, e di “sorveglianza”, con una frequenza almeno annuale, presso i concessionari del Marchio e presso i soggetti aderenti nel caso di adesione collettiva, secondo i criteri definiti nei piani di controllo adottati.

In particolare tali attività consistono nella verifica della:

  • conformità al disciplinare di produzione per i prodotti per i quali è stata richiesta l’adesione al RQR e concessione d’uso del Marchio;
  • conformità dei quantitativi di prodotto identificati dal Marchio rispetto alla capacità produttiva;
  • provenienza delle materie prime dalle imprese nell’ambito di un accordo di filiera;
  • provenienza delle produzioni nel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori, indicate nell’accordo di filiera/fornitura o conferimento allegati alla domanda di adesione;
  • procedura di rintracciabilità utilizzata dall’impresa;
  • rispetto delle norme di difesa integrata regionali, ove previste;
  • modalità di utilizzo del logo, che dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella procedura di utilizzo del logo.

Alle non conformità (NC)rilevate, notificate sia all’Ufficio regionale competente che all’aderente o al concessionario, si applicano le disposizioni contenute nei piani di controllo.

È fatta salva sempre la possibilità per il concessionario di presentare, controdeduzioni alle NC rilevate, reclami e/o ricorsi secondo le procedure previste dal regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.