Prodotti agroalimentari a Denominazione di Origine Protetta (DOP) a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e STG (Specialità Tradizionali Garantite)

La protezione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli. I prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP), a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e le Specialità Tradizionali Garantite devono rispettare disciplinari di produzione restrittivi approvati a livello comunitario, e sono sottoposti al controllo di enti terzi autorizzati dal MIPAAF.

D.O.P. “Denominazione di Origine Protetta”: è un nome che identifica un prodotto originario di una specifica area geografica, che ne determina la qualità e le caratteristiche ed in cui si svolgono tutte le fasi della sua produzione.

I.G.P. “Indicazione Geografica Protetta”: è un nome che identifica un prodotto originario di una specifica area geografica, che ne influenza la qualità, la reputazione o altre caratteristiche, ed in cui avviene almeno una delle fasi della sua produzione.

S.T.G. “Specialità Tradizionali Garantite”: è un nome che identifica un prodotto il cui metodo di produzione o composizione è legato alla tradizione di una zona, ma non necessariamente prodotto in quella particolare area geografica.

La procedura per la registrazione di una Denominazione di Origine Protetta (DOP), di una Indicazione Geografica Protetta (IGP) o di una Specialità Tradizionale Garantita (STG), prevede una stretta cooperazione tra il Ministero delle Politiche Agricole, le Regioni e province autonome nel cui territorio ricade la produzione dei prodotti agricoli e alimentari di cui richiede la registrazione, e la Commissione europea.

Possono essere riconosciuti come DOP e IGP i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea oltre che quelli individuati nell’allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1143.

La procedura di registrazione si conclude positivamente con l’iscrizione della DOP o IGP o STG nel Registro europeo delle indicazioni geografiche dell'UE eAmbrosia.

Gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione, che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.

È importante che nell’atto costitutivo vi siano informazioni o certificazioni allegate da cui si evinca che l’attività d’impresa degli associati riguardi il prodotto oggetto della domanda di registrazione, ossia che si tratti di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto per il quale si chiede la registrazione.

Per approfondire: art. 4 DM 14/10/2013 -DDS 49 del 11/02/2021

Il richiedente presenta la domanda di registrazione della denominazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche, contestualmente al Ministero e alla Regione, nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai seguenti indirizzi di PEC:

Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA I

PEC: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari
Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

PEC: assoqualita@pec.rupar.puglia.it
 

  • atto costitutivo e/o statuto dell'associazione;
  • delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;
  • disciplinare di produzione;
  • nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione;
  • relazione storica;
  • relazione socio-economica ;
  • relazione tecnica;
  • cartografia;
  • documento unico redatto in conformità a quanto previsto dall’allegato I del Reg. (UE) n.668/2014.

Per approfondire: art. 6 DM 14/10/2013 - DDS 49 del 11/02/2021

Consulta la Modulistica

Articolo 1
Denominazione

Inserire il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata (art. 54 Reg. UE 2024/1143)

Articolo 2 
Caratteristiche del prodotto

Inserire la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto (art. 54 Reg. UE 2024/1143);

Articolo 3 
Area di produzione

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi (art. 2 Reg. UE 668/2014)

Articolo 4
Prova dell’origine

Inserire gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata.

Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata (art. 4, co. 1 Reg. UE 668/2014). 

Articolo 5
Metodo di ottenimento

Inserire la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi (art. 54 Reg. UE 2024/1143).

Le descrizione del metodo di produzione riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo
da permetterne la riproduzione ovunque. (art. 7, co. 2 Reg. UE 668/2014). 

Articolo 6
Legame con l’ambiente

È necessario inserire gli elementi che stabiliscono: 
Nel caso di DOP il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5; o 
Nel caso di IGP il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica;
 

Articolo 7
Controlli

È necessario inserire il nome, l’indirizzo, i recapiti telefonici nonché un indirizzo di PEC delle autorità designate o il nome e l’indirizzo degli organismi di controllo che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione a norma dell’art. 39 del Reg. UE 2024/1143, e i relativi compiti specifici;

Articolo 8
Etichettatura
 
Inserire qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione (art. 54 Reg. UE 2024/1143);

In merito alle domande di modifica del disciplinare di DOP o di IGP si applica la procedura prevista per le domande di registrazione.

Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Per «modifica dell'Unione» si intende una modifica di disciplinare che comporta un cambiamento del documento unico o del suo equivalente e:

a) comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome;

b) rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure

c) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Per «modifica ordinaria» si intende qualsiasi modifica al disciplinare che non sia una modifica dell'Unione.

La modifica di un disciplinare può essere richiesta dal consorzio di tutela incaricato dal Ministero o in sua assenza da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. In caso di assenza di produzione, la modifica è richiesta dai 2/3 dei produttori iscritti all'organismo di controllo.

Per approfondire: 
art. 24 Reg. (UE) n. 2024/1143
Reg. (UE) n. 668/2014
art. 13 DM 14/10/2013

Per le modifiche temporanee del disciplinare:
art. 24, co.5 Reg. (UE) n. 2024/1143
 

In caso di presentazione della domanda di registrazione di STG, si applica la procedura prevista dal Reg. (UE) 2024/1143 e dal Titolo III del DM 14 ottobre 2013.