Aliquote IRAP
L'imposta si determina applicando al valore della produzione netta le seguenti aliquote.
Maggiorazione, nella misura di 0,92 punti percentuali, dell'aliquota IRAP di cui all'art. 16 commi 1 1 bis del decreto legislativo 446/1997.
Confermata dall'articolo 4, comma 1, della Legge regionale n. 40 del 29 dicembre 2015.
Tipologia | Percentuale |
Irap ordinaria | 4,82% |
Irap per Enti pubblici | 8,50% |
Irap per soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori | 5,12% |
Irap per banche, altri enti e società finanziarie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/97 | 5,57% |
Irap per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/97 | 6,82% |
Riferimenti normativi: articolo 16 decreto legislativo 446/1997; articolo 1 comma 50 e comma 226 della legge 244/2007; articolo 3 comma 6 della legge regionale n. 40 del 31/12/2007; risoluzione 13/DF del 10/12/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; articolo 2 comma 1 della legge 203/2008; Provvedimento modificativo protocollo n. 62935/2009 dell’Agenzia delle Entrate, pag. 30; articolo 16 del decreto legislativo 446/1997; legge regionale n. 34 del 31 dicembre 2009; legge regionale n. 7 del 21 maggio 2002; legge regionale n. 19 del 31 dicembre 2010; decreto legislativo n. 98 del 06/07/2011 articolo 23 comma 5 convertito in legge nazionale n. 111 del 15/07/2011; legge regionale n. 38 del 30/12/2011.
Fino all'anno 2015:
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge regionale n. 52 del 23 dicembre 2014, le aliquote IRAP riportate sono confermate per l'anno 2015;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 45 del 30 dicembre 2013, le aliquote IRAP riportate sono confermate per l'anno 2014;
- ai sensi dell'art. 4 co.1 della Legge regionale n. 45 del 28/12/2012, le aliquote IRAP riportate sono confermate per l'anno 2013;
- ai sensi dell'art. 4 co.1 della Legge Regionale n. 38 del 30/12/2011, le aliquote IRAP riportate sono confermate per l'anno 2012;
- ai sensi dell'art. 4 co. 1 della Legge Regionale n. 19/2010 le aliquote IRAP riportate sono confermate per l'anno 2011.
Tipologia | Percentuale |
Irap ordinaria | 4,82% |
Irap agricola | 1,90% |
Irap per Enti pubblici | 8,50% |
Irap per i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori | 5,12% |
Irap per banche, altri enti e società finanziarie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/7 | 5,57% |
Irap per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/97 | 6,82% |
Esenzioni:
per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS e per le Aziende pubbliche di servizi alla persona Associazioni di promozione sociale - ASP è confermata l'esenzione prevista dall'articolo n. 48 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2002, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 31 dicembre 2009.
Riferimenti normativi: articolo 16 decreto legislativo 446/1997; articolo 1 comma 50 e comma 226 della legge 244/2007; articolo 3 comma 6 della legge regionale n. 40 del 31/12/2007; risoluzione 13/DF del 10/12/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; articolo 2 comma 1 della legge 203/2008; Provvedimento modificativo protocollo n. 62935/2009 dell’Agenzia delle Entrate, pag. 30; articolo 16 del decreto legislativo 446/1997; legge regionale n. 34 del 31 dicembre 2009; legge regionale n. 7 del 21 maggio 2002; legge regionale n. 19 del 31 dicembre 2010; decreto legislativo n. 98 del 06/07/2011 articolo 23 comma 5 convertito in Legge nazionale n. 111 del 15/07/2011; legge regionale n. 38 del 30/12/2011.