Aliquote accisa gas naturale
Il decreto legislativo 26/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, adotta una nuova struttura impositiva, articolata per fasce di consumo, abbandonando, quindi, le precedenti tariffe basate sulla destinazione d'uso del gas (tariffe T1, T2, ecc.).
Le Regioni determinano l'entità del tributo entro il limite minimo di euro 0,005165 al metro cubo e massimo di euro 0,030987 al metro cubo.
La Regione Puglia ha stabilito le seguenti aliquote, in vigore a tutto il periodo d'imposta 2016.
Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:
- nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, poste fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva;
- per la produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Consumi | Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale* | Imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa sul gas naturale* |
Fino a 120 mc annui | 0,019 | 0,019 |
Superiori a 120mc annui e fino a 480 mc annui | 0,03098 | 0,03098 |
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui | 0,03098 | 0,03098 |
Superiori a 1.560 mc annui | 0,03098 | 0,03098 |
*euro al metro cubo di gas naturale
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività:
- industriali produttive di beni e servizi;
- nelle attività artigianali ed agricole;
- nel settore alberghiero;
- nel settore della distribuzione commerciale;
- negli esercizi di ristorazione;
- negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
- nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Descrizione | Aliquota |
Usi industriali con consumi non superiori a 1.200.000 mc annui | 0,006249 |
Usi industriali con consumi superiori a 1.200.000 mc annui | 0,0051646 |
Riferimenti normativi: articolo 2, comma 11 Legge n. 203 del 22 dicembre 2008; articolo 2 del decreto legislativo 26/2007 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità); articolo 26 del decreto legislativo n. 504/1995; articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1999; articolo 3, comma 1 della Legge Regionale n. 40/2007; Circolare della Agenzia delle Dogane n. 24/D del 7 giugno 2001, protocollo n. 609; Circolare della Agenzia delle Dogane n. 61/D del 21 dicembre 2001, protocollo n. 3191;
Articolo 10 della legge n.8 del 18 gennaio 1993; articolo 6, comma 1, lett b) della legge del 14 giugno 1990 n 158; articoli 9-16 del decreto legislativo n. 398/1990.