Regolamento del 28 ottobre 2020, n. 19 di attuazione per l'esenzione dal pagamento IRAP
La Regione Puglia ha emanato, ai sensi della legge regionale 27 marzo 2020, n.11, il regolamento
regionale 28 ottobre 2020, n.19 in materia di agevolazioni per le nuove iniziative produttive
avviate sul territorio regionale dal 30/03/2020 al 31/12/2020. A tali attività produttive è concessa l’esenzione dall’IRAP per il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio l’attività e per i successivi e consecutivi quattro anni, mediante azzeramento delle aliquote.
Per periodo d’imposta deve intendersi l’arco temporale coincidente con l’anno solare (1/1 - 31/12).
Per soggetti beneficiari dell’esenzione devono intendersi gli imprenditori che rientrano nelle
categorie economiche del turismo, delle attività manifatturiere, della ricerca e tecnologia (per l’individuazione specifica di tali soggetti si rimanda all’art. 2, c. 1, del regolamento in esame).
Per il caso in cui il soggetto beneficiario dell’agevolazione eserciti più attività, l’esenzione spetterà
solamente per la quota relativa all’attività rientrante tra quelle agevolate di cui al già sopra citato
articolo 2, c. 1.
Per nuova iniziativa produttiva s’intende:
- attività svolta per la prima volta nella Regione Puglia, avviata o contestualmente o successivamente alla richiesta d’iscrizione di nuova impresa presso il Registro Imprese tenuto dalla CCIAA.
- attività per nuovo insediamento produttivo nel territorio regionale pugliese avviata da impresa con sede legale in Puglia o fuori Puglia. Per nuove attività s’intendono, quelle iscritte presso la CCIAA nel periodo che va dal 30/3 al 31/12/2020 o quelle già esistenti in Puglia, ma la cui titolarità sia stata trasferita in capo a un nuovo soggetto, a cui siano attribuiti nuova partita IVA, nuovo codice fiscale e nuova iscrizione al Registro Imprese con nuovo numero di R.E.A..
Per godere della predetta agevolazione è necessario evitare comportamenti elusivi e trasferimenti
dell’azienda in territori fuori dalla Puglia prima del 31/12/2024, pena l’applicazione di sanzioni.
Per specifiche inerenti a particolari situazioni si rimanda ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 3 del
regolamento.
I soggetti beneficiari dell’esenzione devono rispettare comunque il limite comunitario in materia di aiuti “de minimis”, cioè dichiarare che gli aiuti de minimis complessivi a loro accordati e
l’esenzione in oggetto, non eccedano il massimale previsto della vigente normativa.
Le modalità di compilazione della dichiarazione come il modello da presentare alla Regione Puglia
sono contenuti rispettivamente nell’art 5 e nell’allegato al citato regolamento.
Per maggiori informazioni potete consultare Esenzione IRAP nuove imprese 2020
Pubblicato il 30 ottobre 2020