Menzioni Vigna

La Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 consente di utilizzare, nella designazione dei vini a DOP, la menzione “vigna” seguita dal “toponimo” o dal “nome tradizionale”. Sia il “toponimo” che il “nome tradizionale” si riferiscono alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, permettono di ottenere un vino a DOP che può fregiarsi di un:

“Toponimo”: nome proprio del luogo, come desumibile dalla documentazione cartografica ufficiale;

“Nome tradizionale”: si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) tradizionalmente in uso sul mercato comunitario per un periodo di almeno 5 anni.

La Regione Puglia cura la tenuta dell'Elenco delle menzioni “vigna”.

L’aggiornamento dell’elenco delle menzioni “vigna”, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 2968 del 27 dicembre 2012, avviene sulla base delle istanze presentate dai produttori e/o dai Consorzi di tutela seguendo la procedura approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 577 del 06/05/2024, e utilizzando la modulistica approvata con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n. 187 del 21/05/2024.

Produttori  titolari di posizione nello schedario viticolo, aggiornato alla data di presentazione della richiesta e da cui risulti la conduzione di particelle ascrivibili alla menzione “vigna” per la quale è richiesta l’iscrizione.

Consorzi di tutela riconosciuti ed incaricati dal Ministero che, nel rispetto delle funzioni di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 41 della Legge 238 del 12 dicembre 2016, nell’interesse e nei confronti dei produttori inseriti nel sistema dei controlli della DOP di riferimento.

La “Richiesta di inserimento della menzione “vigna” nell’elenco positivo regionale di cui all’articolo 31, comma 10 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016”, completa della relativa documentazione, deve essere effettuata utilizzando il modello presente nella sezione “modulistica” e successivamente presentata alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari - Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, all’indirizzo di PEC assoqualita@rupar.puglia.it, entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di poter utilizzare la menzione nella campagna vitivinicola successiva.

A seguito di valutazione della validità della documentazione presentata, le nuove richieste saranno inserite nell’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna” che sarà aggiornato mediante Determinazione del Dirigente della sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, pubblicata sul BURP e nel presente portale.

Entro il 31 luglio di ogni anno, l’elenco aggiornato verrà trasmesso ad AGEA per l’immissione dei dati nel sistema informatico di gestione dei dati viticoli “Schedario Viticolo”.

Le menzioni “vigna”, ricondotte ad un toponimo o ad un nome tradizionale, possono essere utilizzate nella etichettatura dei vini DOP prodotti a partire dalla campagna vitivinicola successiva.

La menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata alle seguenti condizioni:

  • essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome     tradizionale;
  • essere rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 della Legge n. 238/2016;
  • la vinificazione delle uve corrispondenti deve avvenire separatamente