Elenco positivo Regionale delle menzioni "Vigne"
L’articolo 31 della Legge, al comma 10, prevede l’istituzione di un apposito elenco delle menzioni “vigna”, sulla base delle istanze presentate dai produttori e/o dai Consorzi, con la specificazione del toponimo o del nome tradizionale, tenuto e aggiornato dalla Regione mediante procedura che ne comporta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale. Nella rivendicazione delle produzioni, i produttori possono utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme del settore vitivinicolo e, in particolare, di quelle relative alla rivendicazione delle produzioni e all'etichettatura e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, solo le menzioni “vigna” seguite dal toponimo o nome tradizionale comprese all'interno di tale elenco.