Autorità di Audit

Conformemente all'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 2021/1060

1. L’autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

2. Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.

3. L’autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

   a) un parere di audit annuale conformemente all’articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell’allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:

        i) la completezza, la veridicità e l’accuratezza dei conti;

        ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

        iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;

    b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell’articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell’allegato XX del presente regolamento, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

4. Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, possono essere raggruppate in una relazione unica.

5. L’autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all’audit. 6. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all’anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

 

Mauro Calogiuri

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