Competizioni, gare e manifestazioni sportive

Disciplina normativa generale

Per il combinato disposto dell'art. 9 del Codice della Strada, le gare sportive su strada sono autorizzate:
- dal Comune, se sono interessate solo strade comunali o vicinali all'interno di un solo singolo Comune;
- dalla Regione, in tutti gli altri casi.
Alla Regione dovranno essere trasmessi i nulla osta degli Enti proprietari delle strade.
La competenza suddetta riguarda le sole funzioni amministrative, mentre restano invariate le attribuzioni delle altre Autorità in merito all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla circolazione stradale.
Per tale motivo, la domanda deve essere inoltrata anche alle suddette Autorità affinché possano procedere alle valutazioni del caso.

 Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono preventivamente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo. Alla richiesta deve essere allegato il preventivo parere del C.O.N.I., necessario appunto ai fini del riconoscimento del carattere sportivo, ed epresso dalle Federazioni di riferimento: ACI-CSAI per le gare automobilistiche; F.M.I. per le motociclistiche.

    Il nulla-osta ministeriale non è richiesto per le gare di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del Codice della Strada (auto storiche), purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
    Le altre casistiche ove non è richiesto obbligatoriamente il preventivo nulla-osta ministeriale sono disciplinate dalla Circolare ministeriale che viene annualmente emanata per l'approvazione del programma annuale delle gare motoristiche, e che viene resa nota entro il mese di febbraio mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
   
Per l'anno 2020 si tratta della Circolare n. 310 del 15.01.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25.01.2020, che costituisce il principale punto di riferimento normativo e alla quale devono altresì conformarsi i regolamenti sportivi di categoria.

Con circolare prot. n. 300/A/10164/19/116/1/  27.11.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata modificata la disciplina delle competizioni ciclistiche su strada, in particolar modo per ciò che riguarda le scorte tecniche.
La circolare è allegata alla normativa di riferimento per comodità pubblicata a fondo pagina.
Il collaudo del percorso di gara non è obbligatorio per le gare di regolarità con velocità media non eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico, mentre è sempre obbligatorio per le gare di velocità per le quali occorre, altresì, procedere all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti.

 Sono escluse dalla disciplina delle autorizzazioni le manifestazioni non competitive che non hanno carattere agonistico, intese come quelle che non comportano lo svolgersi di una gara tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica, e le manifestazioni di regolarità amatoriale.
    Non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.
     Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione o comunicazione, secondo le leggi di pubblica sicurezza.

La domanda di autorizzazione, per gare che interessino più comuni o, comunque, strade provinciali, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data prevista per la gara, sull'apposito modulo (disponibile in formato Word), al seguente indirizzo:

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
Direzione Amministrativa
Lungomare Nazario Sauro, 31/33
70121 BARI
PEC: diram.manifestazionisportive@pec.rupar.puglia.it

Personale competente:

Antonella Di Martino
Tel. 080 5406162
e-mail: a.dimartino@regione.puglia.it

  • La copia della domanda deve essere inoltre presentata ai proprietari delle altre strade interessate (Province, Comuni, Anas e Aree protette) al fine del rilascio del prescritto nulla osta e alle autorità di pubblica sicurezza.
  • La domanda deve indicare dettagliatamente il percorso interessato dalla manifestazione (specificando l'elenco della strade interessate ed allegando planimetria e cronotabella del percorso) e specificare luogo e ora di ritrovo e di arrivo.
  • Occorre evidenziare se è richiesta la sospensione temporanea della circolazione (man mano nei tratti in cui procede la gara) ovvero la chiusura totale al traffico per tutta la durata della gara, ed in tal caso occorre indicare percorsi alternativi per il traffico, pena l'inammissibilità della richiesta. Se nulla viene indicato in proposito s'intende che la gara si effettuerà a traffico aperto.
  • Deve inoltre essere allegata copia della polizza assicurativa di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  • In ogni caso, si invitano gli organizzatori a verificare preventivamente i tratti di strada sui quali intendono svolgere la competizione al fine di accertare che non sussistano impedimenti di natura tecnica in ordine alla praticabilità o transitabilità delle strade dovute, per esempio, alla presenza di cantieri di lavoro o a precaria manutenzione del manto stradale.