Adeguamento statuti, c’è tempo fino al 31 marzo 2021

È stato riaperto fino al 31 marzo 2021 il termine concesso per l'adeguamento statutario alle norme del Codice del terzo settore attraverso maggioranze semplici. Lo prevede la legge di conversione del dl 125/2020, ossia la legge del 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre scorso. Tale semplificazione riguarda tutte le associazioni Enti del terzo settore di diritto (Ets) e cioè Odv (Organizzazioni di volontariato), Aps (Associazioni di promozione sociale) e onlus. La riapertura dei termini riguarda anche le imprese sociali.

La norma di riferimento per gli Ets è l’art. 101, comma 2 del dlgs 117/2017 (cosiddetto Codice del terzo settore), che prevede che onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono «modificare i loro statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria». Per le imprese sociali la norma è prevista nell’art. 17, comma 3 del dlgs 112/2017, che prevede per tali imprese modalità di adeguamento statutario in termini identici a quanto previsto per Odv, Aps e onlus. Entrambi i termini, fino a oggi chiusi lo scorso 31 ottobre, vengono riaperti attraverso l’art. 1, commi 4novies e 4-decies della legge n. 159/2020, di conversione del dl 125/2020, il cosidetto decreto Covid.

Si tratta di una scadenza sempre prorogata nel tempo, mentre questa volta, visto che il vecchio termine era fissato al 31 ottobre, si tratta di una vera e propria riapertura. La semplificazione riguarda i quorum assembleari attraverso i quali gli Enti del terzo settore di diritto (Odv, Aps, onlus e imprese sociali), in deroga alle disposizioni statutarie e del codice civile (comma 2 ° dell'art. 21 secondo cui, salvo differenti disposizioni statutarie, si richiede un quorum costitutivo pari ad almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della frequente dei presenti) hanno la possibilità di modificare i relativi statuti con la presenza di solo la metà degli associati, a dei presenti. Non solo, in seconda convocazione, la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le clausole statutarie modificabili con le maggioranze semplificate sono quelle: 1) Volte a recepire disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore consistente nell'inserimento di dati e regole, imposti dalla nuova legge, nell'ambito dell'atto costitutivo e / o statuto sociale. 2) Modifiche finalizzate a introdurre clausole che escludono applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. In pratica, quelle clausole che nel codice del terzo settore sono anticipate dall'incipit: «se l'atto costitutivo o lo statuto non prevedono diversamente. Dopo il 31 marzo, sarà ancora possibile effettuare adeguamenti, ma le deliberazioni devono essere assunte con le modalità ei quorum previsti per le modifiche statutarie dagli statuti dei singoli enti o, in mancanza, dal codice civile (art.21, comma 2 cc). (fonte: Italia Oggi, 7 dicembre 2020)

Pubblicato il 07 dicembre 2020