Indietro Marina Resort: definiti i requisiti minimi e le modalità di apertura e di esercizio

Marina Resort: definiti i requisiti minimi e le modalità di apertura e di esercizio

È stata pubblicata sul Burp n. 14 del 26 gennaio 2021 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2087 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto “L.R. 7 luglio 2020, n. 22, “Modifiche e integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)” –Art. 1, lettera d) – Marina resort-”.

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6 luglio 2016, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno del 2016, aveva individuato i requisiti minimi che devono possedere, per l’equiparazione alle strutture ricettive all’aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell’ambito di idonee strutture dedicate alla nautica.

Il recepimento della nuova tipologia ricettiva nella legislazione turistica regionale è stato attuato con la L.R. 7 luglio 2020, n. 22, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”.

La suddetta legge regionale stabilisce che sono “Marina Resort” gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La D.G.R. n. 2087 del 22 dicembre 2020 ha fissato i requisiti minimi e una prima classificazione unica dei marina resort, adottando i requisiti individuati con il citato Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all’esito di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.

In particolare, i requisiti minimi individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 sono i seguenti:

1. Posti barca

- Area idonea ed attrezzata per consentire l’ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

2. Impianti

- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza; - Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate; - Impianto di illuminazione; - Impianto idrico; - Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata; - Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

3. Servizi, attrezzature e impianti complementari

- Vigilanza; - Servizio assistenza all’ormeggio; - Ascolto radio VHF; - Recupero oli esausti e batterie; - Pulizia ordinaria delle aree comuni; - Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti; - Installazioni igienico-sanitarie di uso comune; - Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa; - Erogazione acqua potabile; - Dotazione di un punto reception.

4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo

- Aspiratore acque nere di bordo; - Individuazione numerica dei posti barca; - Pulizia giornaliera specchio acqueo.

In sede di prima applicazione della legge regionale, tutti i Marina Resort, per essere tali, dovranno essere in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, così come riportati nell’Allegato “A” della D.G.R., e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini dell’esercizio dell’attività nonché provvedere all’iscrizione all’anagrafe delle strutture ricettive della Puglia (DMS regionale).

In particolare, l’iscrizione all’anagrafe regionale delle imprese turistiche dà diritto all’inserimento dei Marina Resort nel portale turistico regionale www.dms.puglia.it con l’indicazione delle principali caratteristiche identificative della struttura, i riferimenti logistici e i relativi contatti.

La D.G.R. dà, inoltre, mandato al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la modulistica necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e cessazione di attività, da presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP, dei Marina Resort.

Con il successivo provvedimento, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria interessate, provvederà a disciplinare, in dettaglio, le disposizioni attuative, in materia di Marina Resort, ai fini della classificazione con i seguenti contenuti: a) i livelli di classificazione, contrassegnati da segni distintivi; b) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi anche di interesse turistico rilevanti ai fini della classificazione; c) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Pubblicato il 29 gennaio 2021