Domande frequenti - FAQ
Si riportano, di seguito, le FAQ dell' Avviso Pubblico "SMART-IN Patrimonio Archeologico" per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei Luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico - POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.
No, come indicato al Par. 7.1 lettera c) dell’Avviso pubblico, il contratto e le relative disposizioni, per effetto del quale si acquisisce la disponibilità del bene, deve essere stato formalizzato in data antecedente a quella di presentazione della domanda di finanziamento e non può essere sostituito dalla relativa comunicazione di avvio al procedimento. Il contratto ovvero la convenzione o altro atto che attesti la formale disponibilità del bene o dell’area oggetto di intervento in capo al Comune di riferimento deve recare puntuale descrizione del bene e/o dell’area, la durata della concessione in disponibilità, il titolo di disponibilità e ogni altro elemento utile a corroborare i termini nei quali il Comune può provvedere alla valorizzazione del sito e/o del patrimonio archeologico medesimo.
Il suddetto contratto deve avere data certa, cioè deve essere firmato digitalmente dalle parti ovvero deve essere registrato dall’Ufficiale Rogante dell’Ente in data antecedente a quella di presentazione della domanda.
In assenza di precedenti accordi intercomunali, è possibile creare un’associazione temporanea di scopo (ATS) tra i Comuni interessati e/o con altre aggregazioni di Enti locali (es. Unione di Comuni, Consorzio, ASP,...), previa stipula di un protocollo d’intesa in cui vengano precisati gli impegni specifici degli Enti coinvolti e in cui venga indicato l’Ente capofila, che costituirà a tutti gli effetti il soggetto beneficiario del finanziamento regionale concesso e responsabile della attuazione e rendicontazione delle spese, nonché referente degli uffici regionali per tutte le attività di controllo in itinere ed ex post. Quando i Comuni interessati sono già aderenti al medesimo Consorzio o alla medesima Unione intercomunale già formalmente istituiti, la stipula del suddetto protocollo non risulta necessaria.
Il protocollo di intesa dovrà essere approvato dagli Organi statutariamente competenti per ciascuno dei Comuni sottoscrittori e dovrà essere stato sottoscritto digitalmente dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati prima della data di presentazione della domanda.
In tal caso può presentare la domanda di candidatura solo ed esclusivamente l’Ente che possa attestare di avere nella propria disponibilità d’uso il bene e/o l’area interessata dall’intervento, a condizione che l’atto di concessione in uso abbia una durata in anni sufficientemente lunga per adempiere a tutti gli impegni che il Soggetto beneficiario assume all’atto di accettazione del finanziamento ed inoltre a condizione che sia espressamente previsto che in capo all’Ente proponente siano posti anche gli interventi di manutenzione straordinaria, allestimento, scavo e ogni altro intervento previsto dalla proposta progettuale, ovvero che non figuri un formale impedimento.
Ai sensi del Par. 6 punto 4 dell’Avviso pubblico il progetto risulta inammissibile qualora si configuri il principio del doppio finanziamento, ovvero qualora il Comune chieda di finanziare per il medesimo bene o la medesima area una tipologia di intervento che sia già stato oggetto di contributi pubblici nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso stesso. Dunque non è possibile per l’Ente proponente candidare interventi e lavorazioni già oggetto di altri finanziamenti in tempi relativamente recenti.
Costituisce, invece, condizione di ammissibilità ed è financo premiante in sede di valutazione tecnica, la circostanza in cui l’Ente proponente candida un bene o un’area per la quale siano già stati ottenuti e utilizzati (o in corso di utilizzo) altri finanziamenti pubblici per specifici interventi e lavorazioni, rispetto ai quali la nuova domanda di finanziamento di cui all’Avviso SMART-IN Patrimonio Archeologico propone un ampliamento dell’intervento ovvero un completamento o ancora la realizzazione di una fase successiva.
Solo a titolo esemplificativo se a valere su altri finanziamenti pubblici è stata realizzata o è in corso la campagna di scavo, con la nuova domanda di finanziamento l’Ente proponente può candidare la fase di restauro dei reperti, di allestimento di uno spazio espositivo per i reperti rinvenuti, o di realizzazione delle infrastrutture per l’accessibilità e la fruizione dell’area oggetto di scavo, e così via.
In questo caso non si configura il rischio del doppio finanziamento, anzi si determinerebbe una situazione virtuosa in cui finanziamenti pubblici diversi consentono con una opportuna sinergia e uno sviluppo progettuale coerente, di proseguire nel percorso di valorizzazione e accrescerne il valore dei risultati conseguibili.
Come indicato nel par. 3 lettera k) dell’Avviso pubblico, possono essere oggetto della proposta progettuale anche gli istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004, tra cui è annoverato il Museo.
Ai fini dell’ammissibilità della suddetta proposta, è necessario che essa sia comunque coerente con gli obiettivi e le finalità del bando, e quindi, a titolo esplicativo, che il Museo sia spazio espositivo per beni archeologici, anche se dislocato in altro punto del territorio comunale, non strettamente continuo al sito in cui i reperti sono stati rinvenuti.
Si richiama, in ogni caso, la necessità che la proposta progettuale complessiva non contempli sono interventi di cui alle lettere d), e), f) ma contempi anche interventi di cui alle lettere b) e c) dell’Avviso (ad es. restauri sui beni mobili, lavori per l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive).
Si specifica, inoltre, che i nuovi allestimenti possono prevedere l’esposizione di reperti archeologici di cui è noto il contesto stratigrafico di rinvenimento e/o la cui provenienza risulti ignota.
Se la proposta progettuale prevede la realizzazione ex novo ovvero la prosecuzione di una campagna di scavo in un’area archeologica già oggetto di ricognizione, è bene sapere che qualsiasi intervento di scavo archeologico può essere svolto da soggetti pubblici o privati, in questo caso da Enti locali, solo in seguito all’ottenimento della concessione di scavo da parte del Ministero della Cultura ai sensi degli artt. 88-89 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).
Le istanze di concessione devono essere inviate agli Uffici periferici del MiC, ovvero le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competenti, o alla Direzione Regionale Musei Puglia nel caso di Parchi archeologici di competenza di quest’ultima. Tali uffici procedono all’esame istruttorio formulando il proprio parere e trasmettendo il fascicolo completo alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
Qualora, al momento di presentazione della domanda di finanziamento per l’Avviso Pubblico SMART-IN, il proponente non possegga la concessione di ricerca, è sufficiente inviare la documentazione probante l’invio dell’istanza agli Uffici del Ministero territorialmente competenti.
Atteso che è possibile rilasciare una concessione di scavo sono in presenza di un accertato finanziamento della campagna di scavo, è di tutta evidenza che il Comune – che non abbia già acquisito una apposita concessione di scavo in forza di un finanziamento pregresso – formula la richiesta di concessione che si riserva eventualmente di integrare del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento prima della istruttoria della suddetta richiesta da parte della SABAP competente, considerando che la procedura “a sportello” prevista dall’Avviso consentirà tempi ragionevolmente più brevi per istruttoria e valutazione delle domande di finanziamento. In questo modo quando la SABAP avvia l’istruttoria il fascicolo di richiesta concessione è completo anche della copertura finanziaria e di ogni altro documento progettuale e attestazione scientifica necessaria per la completezza dello stesso fascicolo; e la stessa SABAP istruisce solo le richieste che saranno state dotate di copertura finanziaria e non quello connesse a progetti che non avranno superato la istruttoria e la valutazione regionale di cui al par. 8 dell’Avviso pubblico.
In caso di indagini subacquee, l’istanza di concessione di ricerca e scavo deve essere trasmessa allo stesso modo alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti, che provvederanno ad inoltrarla alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, che ha sede a Taranto, concertando con essa un parere condiviso.
In entrambi i casi, il rilascio della concessione di ricerca è in capo al Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. I tempi per la conclusione del procedimento sono fissati a 90 giorni.
È possibile scaricare la guida al procedimento per le concessioni di ricerca e la relativa modulistica sul sito dell’Istituto Centrale per l’archeologia al seguente link: http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/305/guida-al-procedimento-per-le-concessioni-di-ricerca-archeologica.
Non è, invece, richiesta la concessione di scavo in caso di cosiddetti “lavori di assistenza archeologica” (ad es. scavo funzionale alla messa in opera di una passerella, intervento per la illuminazione o la musealizzazione di un sito archeologico già oggetto di scavi, ecc...), ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004.
Per gli interventi che non contemplino la realizzazione di uno scavo archeologico, non è necessaria la concessione di scavo ex art. 88-89, ma è richiesta l’autorizzazione ex art 21 del D.Lgs. n. 42/2004.
Le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) sono competenti al rilascio dell’autorizzazione per lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili (art. 21 c. 1 lettera a) del D.Lgs. n 42/2004) e per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21 c. 4) previa presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21 c. 5).
La modulistica da inoltrare e l’elenco della documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione possono essere scaricati direttamente dalla sezione “Modulistica” della Soprintendenza ABAP territorialmente competente. I tempi per la conclusione del procedimento sono fissati a 120 giorni.
Qualora, al momento di presentazione della domanda di finanziamento per l’Avviso Pubblico SMART-IN, il proponente non possegga l’autorizzazione ex art. 21, è sufficiente inviare la documentazione probante l’invio dell’istanza agli Uffici del Ministero territorialmente competenti.
8. Quando è necessaria l’autorizzazione alla concessione d’uso ex art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004?
L’art 57 bis del Codice dei beni culturali e del Paesaggio ("Procedure di trasferimento di immobili pubblici") disciplina le procedure di valorizzazione e utilizzazione di immobili pubblici di interesse culturale, anche a fini economici, tramite concessione d'uso o locazione a medio e lungo termine, anche quando i beni siano appartenenti al demanio culturale di cui all’art. 55 del Codice dei Beni Culturali.
Pertanto, qualora un Ente locale abbia già in comodato d’uso un immobile o un’area di interesse culturale di altro ente pubblico (Stato, Regione, ...) e voglia operare per le finalità legate alla valorizzazione e alla fruizione, risulta necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione ex art. 57bis da parte dei competenti uffici del Ministero della Cultura.
L’istanza deve essere trasmessa al Segretariato regionale per la Puglia e alla Soprintendenza territorialmente competente tramite relativa modulistica: l’autorizzazione sarà concessa con apposito decreto dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale, previo parere della Soprintendenza.
- incentivi per il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale: le relative spese sono ammissibili, come indicato nella tabella relativa al quadro economico a pag. 16 dell’Avviso Pubblico, e devono essere ricomprese nelle macrovoce “Spese generali”. Si precisa che perché la spesa sia ammissibile è necessario che siano disposti precisi ordini di servizio che assegnino le unità di personale interessate ai procedimenti connessi all’attuazione dell’intervento finanziato;
- spese di consulenza: sono considerate ammissibili solo se riguardano consulenze specialistiche strettamente funzionali alle attività progettuali previste nella proposta (ad es. consulenze di architetti, archeologi, geologi, paleontologi, informatici, ecc...) ed in tan caso le spese per le consulenze specialistiche sono comprese nelle “Spese di progettazione”. Se invece alcune di queste prestazioni specialistiche sono connesse ai servizi di allestimento o a quelli per lo start-up della fruizione, allora le stesse saranno ammissibili ne considerate nell’importo complessivo dell’affidamento dei relativi servizi;
- formazione del personale: questa voce di spesa non è strettamente funzionale all’esecuzione della proposta progettuale e, pertanto, è da considerarsi spesa non ammissibile. Cosa diversa si verifica se il soggetto risultato affidatario dei servizi per la fruizione del sito archeologico o del connesso spazio espositivo proponga la formazione specialistica per gli operatori (ad es. le guide) prevista come offerta migliorativa nel caso di acquisti di nuove tecnologie e strumentazioni di ultima generazione per la fruizione e la virtualizzazione dei siti, ma non certo come formazione professionale propedeutica al conseguimento di una determinata qualifica professionale.
Il periodo di attuazione del progetto non può andare oltre i 12 mesi dalla data di avvio dell’intervento, e in questo periodo almeno 3 mesi devono essere dedicati alla fruizione: in questo periodo la fruizione dovrà avvenire a titolo gratuito per il pubblico, essendo gli oneri a carico della proposta progettuale. A conclusione dell’attuazione dell’intervento finanziato, e quindi dopo che saranno stati dichiari chiusi i lavori e conclusi i mesi di fruizione da progetto, la messa a regime del sito o degli allestimenti realizzati con il progetto dovrà avvenire applicando specifiche tariffe per l’ingresso e per la fruizione, con biglietti eventualmente differenziati per target di utenza. Si ricorda, tuttavia, che, come dichiarato nell’ALLEGATO A che reca il format di Domanda, il Soggetto proponente si impegna a che il progetto si configuri come progetto generatore di entrate e, nel caso in cui il pubblico sia tenuto al versamento di un contributo in denaro dopo la conclusione del periodo di attuazione del progetto, le entrate derivanti dovranno essere interamente reimpiegate per la copertura delle spese di funzionamento e gestione del sito archeologico oggetto di intervento, anche considerando l’implementazione di nuovi servizi e/o di livelli qualitativi più elevati nella fruizione del sito medesimo.
La proposta progettuale deve essere corredata dei documenti e degli elaborati già richiamati alla lett. l) del par. 7 dell’Avviso pubblico. Quanto agli elaborati grafici si raccomanda di rendere disponibili nel fascicolo progettuale, al fine di supportare la valutazione della qualità progettuale, almeno i seguenti elaborati:
- una tavola di inquadramento o planimetria generale dell’area in cui il bene ricade, che sia effettivamente utile a comprendere le caratteristiche del contesto, gli edifici eventualmente esistenti nell’area, ed eventualmente anche uno stralcio cartografico degli elaborati del PPTR che sostengano nel comprendere il sistema delle tutele e dei vincoli paesaggistici;
- una adeguata documentazione fotografica a supporto dell’analisi dello stato dei luoghi e del
bene/area oggetto di intervento prima dello stesso intervento; - il layout grafico dei lavori e elaborati grafici di progetto coerenti con il livello di progettazione
dichiarato nella domanda, quali piante, prospetti e sezioni quotate con indicazioni di strutture,
materiali, colori, tecniche costruttive. E in ogni caso nella relazione descrittiva si consiglia di
dettagliare l’intervento da realizzare inserendo un puntuale elenco degli interventi da effettuare, a
qualsiasi scala di progetto.