Domande frequenti - FAQ

Si riportano, di seguito, le FAQ dell' Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR [M1.C3 - INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

1. Cosa fare in presenza di problemi con l’accesso all’applicativo o con la trasmissione della domanda tramite applicativo?

L’applicativo predisposto da Cassa Depositi e Presiti per la presentazione delle domande è accessibile attraverso il portale https://portale-paesaggirurali.cdp.it.
La Regione ha provveduto a pubblicare nella pagina web dedicata all'Avviso le linee guida per il funzionamento dell'applicativo “Indicazioni operative sull'applicativo CDP”. In caso di problemi riscontrati nelle procedure di accreditamento, caricamento, compilazione e trasmissione si prega di:

  • in prima battuta scrivere una mail a: bando.architettura@cdp.it;
  • in seconda battuta chiamare il numero verde 800.020.030 e seguire le istruzioni vocali date dal risponditore automatico (per il Fondo Architettura Rurale occorre digitare il tasto 3) dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.

2. Ai fini della presentazione della domanda è possibile operare la delega a soggetto terzo per la trasmissione della domanda su applicativo? E per la presentazione della domanda?

Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda, nel senso che questa è intestata a lui, che rimane in caso di ammissione a finanziamento, l’unico Soggetto Beneficiario.
Il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato (ad esempio un parente di proprietario molto anziano o di proprietario fisicamente impossibilitato a seguire le operazioni di candidatura) deve procedere con apposita delega con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere specifici atti giuridici nel suo interesse al rappresentante, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento. Il soggetto delegato a presentare per conto del proprietario o titolare del bene riceve delega solo ai fini della presentazione della domanda e in nessun caso si configurerà in futuro come Soggetto Beneficiario.
Ai soli fini della trasmissione della domanda su applicativo CDP il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato) può avvalersi di professionista terzo, il quale si accrediterà ed opererà dichiarando le specifiche del soggetto che gli ha conferito mandato alla trasmissione su applicativo.

3. E’ possibile sostituire nella domanda e negli allegati progettuali alla firma digitale la firma autografa con allegato il documento di identità del dichiarante?

No, l’Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato – si veda FAQ n. 2) firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.

4. Una domanda può riguardare più di un bene cumulando le richieste di contributo?

No, l’Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di 150.000,00 euro ma, in una stessa domanda, possono essere previsti interventi su più beni, purché insistenti nella medesima area e strettamente collegati tra loro, oltre che tutti di proprietà dello stesso soggetto: ad esempio un complesso di trulli con antistante pozzo o edicola votiva o muretto a secco, una chiesetta rurale con antistante muretto a secco, ecc…..

5. Rispetto alla tipologia di beni candidabili, un frantoio ipogeo che nel corso dei secoli è stato inglobato in un centro abitato, può essere candidato a finanziamento? E se risulta inglobato in area PIP o altra zona produttiva?

No, l’Avviso esclude beni che alla data attuale non siano ubicati in aree rurali e fuori dai centri abitati, dalle frazioni e dai borghi. Analogamente se il bene e il terreno agricolo su cui ricade si trovano in una zona produttiva, circondato da impianti produttivi e stabilimenti che abbiano del tutto compromesso le caratteristiche originarie del paesaggio cui il bene stesso farebbe riferimento.
In questo la descrizione urbanistica e paesaggistica dell’area in cui il bene ricade è importante.

6. E’ possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020 pur avendo sottoscritto un preliminare di acquisto in precedenza alla stessa data?

Il preliminare di acquisto non costituisce titolo di proprietà.
Nel caso in cui nel medesimo preliminare si sia disposta una data utile per la consegna del bene alla disponibilità dell’acquirente, pur nelle more di definire il rogito di compravendita, il preliminare di acquisto deve avere data certa, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione o ancora avere apposta una marca da bollo.

7. Il requisito della proprietà o disponibilità d’uso di un bene da candidare è richiesto sempre al 31/12/2020 o questo si applica solo per alcune tipologie di beni?

Chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31/12/2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.

8. Quando si configura un progetto d’ambito: solo con beni contermini o anche in altri casi?

Un progetto d’ambito è un progetto presentato unitariamente, cioè che aggreghi più di una domanda, ciascuna per un distinto bene e ciascuna presentata da un diverso proprietario, possessore o detentore a vario titolo, con riferimento a un complesso di 2 o più beni che insistono su aree contermini o non significativamente distanti, e che siano coevi e funzionalmente o tematicamente connessi, allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica e di valorizzazione culturale della medesima area di riferimento.
Un esempio di collegamento funzionale è dato da una chiesetta rurale sita nei pressi di una antica masseria in un’area delimitata da muretti a secco e con presenze di edicole votive. Un esempio di collegamento tematico è dato da due o più mulini ad acqua lungo un itinerario turistico-culturale, in un tratto paesaggisticamente omogeneo e in un’area ragionevolmente non troppo estesa.
In caso di progetto d’ambito la unitarietà sta nel fatto che ciascuna domanda ha vita a sé, e tutte le domande insieme devono indicare di concorrere a un progetto d’ambito, di cui devono allegare la medesima “Relazione sui Progetto d’ambito”, che enuclei tutti i beni, i rispettivi proprietari e le principali finalità del progetto medesimo.

9. E’ possibile candidare a finanziamento il solo rifacimento di un muretto a secco?

Se tale rifacimento è parte integrante di un intervento di riqualificazione paesaggistica di uno spazio aperto ricadente in area di rilevante interesse naturalistico o paesaggistico, allora la realizzazione del solo muretto a secco è ammissibile, a condizione che lo stesso preesistesse da almeno 70 anni, potendolo dimostrare con materiale fotografico, atti notarili, carte urbanistiche.
E’ finanziabile il muretto a secco che delimita aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purche non destinati esclusivamente a coltura agricola.

10. Per un bene da candidare è ammissibile la destinazione d’uso residenziale privato (non ricettività turistica)? E in questo caso è obbligatorio l’impegno alla fruizione pubblica?

Come recita l’art. 1 dell’Avviso pubblico gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale (PPTR) e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali, purche non destinati esclusivamente a coltura agricola.
Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, educativi, turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
L’Avviso, dunque, non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell’artigianato rurale, ecc..), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest’ultima andrà sempre attestata compilando l’apposito file della “Relazione sulla fruizione pubblica” e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc…

11. In caso di vendita o donazione del bene successivamente alla concessione del contributo finanziario e alla realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario perde i benefici acquisiti?

I vincoli a mantenere la destinazione d'uso ed ogni altro requisito dichiarato in fase di domanda devono permanere per almeno 5 anni oltre la conclusione dell'intervento medesimo. La proprietà è uno di questi requisiti, quindi l'eventuale cessione del bene ad un soggetto terzo determinerebbe la perdita del finanziamento concesso, con conseguente provvedimento di revoca. Deve intendersi escluso il caso di successione per decesso del proprietario.

12. Nel progetto di recupero di un bene è possibile prevedere la realizzazione di nuove volumetrie contigue ai volumi del bene principale oggetto di intervento?

No, non è prevista la realizzazione di nuove e maggiori volumetrie, salvo che non sia espressamente prescritta la realizzazione di volumi tecnici connessi alla piena accessibilità e fruibilità del bene e dell’area in cui esso insiste (ad esempio per la realizzazione di un servizio igienico non realizzabile diversamente) nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e delle prescrizioni delle Linee Guida delle NTA del PPTR e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza (ove applicabili), nel pieno rispetto dell’impianto tipologico del bene, dei materiali, e delle tradizioni costruttive locali.

13. Nel progetto di recupero di un bene e della sua area circostante, è possibile realizzare piscina, pergolati altre aree di pertinenza per ospiti e visitatori?

No, è sempre esclusa la realizzazione di componenti aggiuntive rispetto alla configurazione preesistente dell’area, a meno che non si tratti di strutture tecnicamente amovibili e strettamente funzionali agli usi cui sarebbe destinato il bene (a puro titolo esemplificativo aule didattiche e spazi per laboratori o spazi espositivi) e realizzate secondo standard compatibili con le prescrizioni delle Linee Guida delle NTA del PPTR e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza (ove applicabili).

14. In caso di un bene collabente, è possibile proporre come intervento di recupero e valorizzazione la totale demolizione e la integrale ricostruzione del bene rispettando ove possibile le caratteristiche architettoniche originarie?

No, il recupero delle volumetrie preesistenti per realizzare una struttura ex novo non è ammissibile a finanziamento. Al contrario è ammissibile a finanziamento un intervento di messa in sicurezza e di valorizzazione dei ruderi/resti che rimangono visibili, anche ad esempio con apporti tecnologici per favorire visite virtuali dei luoghi e riscoprire gli aspetti originari dei beni.

15. Che cosa si intende per piano di pubblica fruizione del bene?

Un piano per la fruizione pubblica è necessario per attestare la piena valorizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento e tuttavia non deve essere esclusivo o assorbente rispetto all'uso privato dell'immobile o addirittura all'uso produttivo.
Un piano di visite guidate, piuttosto che di giornate dedicate al turismo rurale, al turismo esperienziale o all'educazione ambientale, in collaborazione con una organizzazione del territorio (solo per fare alcuni esempi) sarà sufficiente per assolvere al vincolo, purchè supportato da un impegno concreto, cioè la definizione di una collaborazione privato-privato ovvero di un patto di sussidiarietà ovvero di una concessione in uso per alcuni periodi dell’anno e la previsione di spese specifiche nell’ambito del progetto per allestimenti e dotazioni funzionali alla fruizione accessibile e di qualità del bene stesso.
La durata di un piano di fruizione pubblica non può essere inferiore a 5 anni.

16. Una impresa agricola che voglia candidare un bene di proprietà per destinazioni d’uso non strettamente collegabili all’attività principale di impresa, di quale regime di aiuto può beneficiare?

Se una impresa agricola intende candidare un bene di rilevante interesse storico-artistico-culturale del paesaggio rurale (riconosciuto con DM ai sensi del Codice dei Beni Culturali) per un intervento di tutela del patrimonio culturale nell’ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l’attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, allora l’impresa può beneficiare di un aiuto pari al 100% del costo totale dell’intervento e fino a 150.000,00, quindi non si applica il “de minimis agricolo” (Reg. (UE) 1408/2013.

17. Se per un bene storico dell’architettura rurale è in corso la richiesta di dichiarazione di interesse culturale, qualora questa venga ottenuta dopo la presentazione della domanda, l'intervento può comunque avere il riconoscimento del 100% del finanziamento?

Se il proprietario/possessore/detentore dell’immobile ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Dlgs. 42/2004, come da comma 4, in via cautelare lo stesso deve essere trattato come se già fosse un bene dichiarato d’interesse culturale sino all’adozione del provvedimento di tutela, nei termini di legge fissati in 120 giorni dalla avvenuta ricezione da parte del proprietario della comunicazione di avvio dell’iter.
Se in forza della comunicazione di avvio del procedimento ricevuta il proprietario vorrà candidare il bene al finanziamento del 100%, tale comunicazione dovrà essere allegata alla domanda, ed una volta ricevuta la notifica della dichiarazione d’interesse culturale sul bene oggetto dell’intervento sarà chiamato a esibirlo. Il provvedimento di concessione del finanziamento del 100% sarà pertanto condizionato all’effettivo ottenimento della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 42/2004, previa sottoscrizione dell’impegno del proprietario a sostenere il rimanente 20% dell’importo qualora il procedimento non sortisse esito positivo.

18. Se un bene storico dell’architettura rurale ricade in area vincolata, si intende che lo stesso bene è vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali, e quindi l'intervento può comunque avere il riconoscimento del 100% del finanziamento?

Un vincolo diretto su un bene culturale che presenti rilevante interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico è oggetto di esplicita dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 e segg. del Dlg.s. 42/2004 e ss.mm.ii., a valle della verifica di interesse culturale, avviata dal Soprintendente MIC competente per territorio, che si chiude con apposito provvedimento del MIC. Solo in questo caso il soggetto proprietario o possessore o detentore dell’immobile può richiedere un contributo finanziario fino a 150.000,00 euro e fino al 100% del costo totale del progetto.
Un vincolo indiretto è quello che ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Beni Culturali si materializza su un bene, quando il MIC ritenga necessario prescrivere distanze, misure ed altri vincoli atti ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, o ne sia danneggiata la prospettiva, la luce o le condizioni di ambiente o di decoro. La notifica delle prescrizioni di tutela indiretta ex art 47 del Codice dei Beni Culturali (Dlg.s. 42/2004) va al proprietario possessore o detentore, è trascritto nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di tutti coloro che succedono allo stesso proprietario ecc…. Nel caso in cui il bene ricada nell’area interessata da vincolo indiretto, il proponente può richiedere un contributo finanziario fino all’80% del costo totale del progetto.

19. Con riferimento all’entità e alla tipologia del contributo finanziario si chiede: se il contributo è a fondo perduto e se il valore assoluto di 150.000,00 è riferito al costo totale del progetto o al massimo del contributo finanziario richiedibile?

Il contributo finanziario è un contributo a fondo perduto.
Il limite massimo di 150.000,00 si riferisce al massimo contributo finanziario richiedibile e non al costo totale del progetto: quindi, ad esempio, un progetto può valere complessivamente 187.500 e il proponente può richiedere un contributo di 150.000,00 pari all’80%, e ancora un progetto può valere complessivamente 200.000,00 e il proponente può richiedere un contributo di 150.000,00 pari al 75%, perché non è possibile andare oltre 150.000,00.

20. In caso di due o più comproprietari di un medesimo immobile o bene storico possono presentare ciascuno una domanda oppure un comproprietario presenta la domanda che l’altro comproprietario autorizza con apposita liberatoria? E se il bene è accatastato con diversi sub?

Non è possibile su un medesimo immobile far ricadere più domande di finanziamento (il massimale concedibile resta di 150.000,00), anche se catastalmente dovesse risultare un’unica particella con due sub distinti, perché i comproprietari sono ugualmente proprietari del tutto al 50%.
In questo caso si consiglia che un proprietario proponga e sostenga l’investimento, avendo acquisito una sorta di liberatoria da parte dell’altro comproprietario, cioè un nulla osta ad agire.

21. In caso di un unico immobile accatastato come unica particella e diversi sub, ciascuno di proprietà di un proprietario diverso, è possibile che ciascun proprietario presenti la domanda di contributo per la sua parte di immobile, e che tutte insieme le domande configurino un progetto di ambito?

In questo caso il bene deve considerarsi sempre il medesimo, e il suo frazionamento non conduce a un progetto d’ambito, semmai più proprietari starebbero artificiosamente moltiplicando le quote di contributo cumulabili sullo stesso immobile.

22. Se un preliminare di vendita è stato siglato prima del 31/12/2020 come scrittura privata e l’atto di acquisto è stato sottoscritto dinanzi al notaio nel 2021, a quali condizioni è ammissibile la candidatura di un bene?

Il titolo di godimento dell’immobile deve avere data certa e deve essere antecedente al 31/12/2020. Un preliminare di acquisto non dà automaticamente titolo al godimento del bene, salvo che lo stesso preliminare specifichi espressamente il diritto d’uso del bene immediato, nelle more del formale atto di acquisto. Ma in tal caso, ai fini di verificare la data certa il preliminare dovrebbe essere firmato digitalmente, ovvero oggetto di trasmissione a mezzo PEC a quella data, ovvero deve essere dotato di marche da bollo con impressa quella data di sottoscrizione o antecedente.

23. Ai fini della valutazione del progetto, se questo riguardi il recupero e rifacimento di muretti a secco, essendo “l’arte dei muretti a secco” dichiarata bene UNESCO per diversi Paesi, compresa l’Italia, in automatico è attribuibile il punteggio di valutazione sulla rilevanza dell’area in cui il bene ricade?

NO, perché l’arte dei muretti a secco è iscritta nella lista UNESCO del patrimonio immateriale, nei termini di tecnica tradizionale riconoscibile nell’applicazione pratica per l’aderenza ai criteri ritenuti qualificanti. Ciò non significa che tutti i muretti a secco sono da considerare patrimonio UNESCO. Il punteggio di valutazione riferito al Patrimonio UNESCO da esclusivo riferimento alla possibilità di documentare il bene oggetto d’intervento come ricadente in un’area UNESCO.

24. In caso che colui che era proprietario del bene al 31/12/2020 sia deceduto ad es. nel 2022, il suo erede ha titolo a candidare una proposta progettuale, pur non potendo vantare la disponibilità del bene alla data del 31/12/2020, in quanto erede del vecchio proprietario?

In linea generale occorre dimostrare che il proprietario di oggi ne era anche proprietario al 31/12/2020 per l’ammissibilità del proponente. E tuttavia l’Avviso fa riferimento a tre tipologie diverse di soggetti proponenti: proprietario/possessore/detentore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 1146 del Codice Civile “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”, allora si può considerare ammissibile la domanda formulata oggi da colui che successivamente al 31/12/2020 è risultato erede del proprietario dell’epoca (ante 31/12/2020), solo a condizione che l’allora proprietario aveva anche la piena disponibilità e il possesso del bene, cioè non preesisteva usufrutto o un contratto di affitto o comodato in favore di terze persone diverse dall’attuale erede.

25. In caso di un bene collabente, lo stesso è candidabile per una ricostruzione integrale? E se si, è possibile recuperare i volumi originari, pur nel rispetto delle eventuali prescrizioni imposte da vincolo indiretto?

Premesso che non è ammissibile a finanziamento un intervento di totale demolizione e ricostruzione, il recupero del bene collabente può contribuire a migliorare la qualità e la bellezza del paesaggio. E tuttavia occorre che il progetto di recupero/ricostruzione dimostri di recepire pienamente ogni eventuale vincolo e/o prescrizione imposto sul bene medesimo e che il recupero si configuri come una riqualificazione della categoria catastale, ammettendo la presenza di persone all’interno del bene.

26. Come poter suffragare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'immobile abbia più di 70 anni?

Atteso che l'epoca di costruzione degli immobili candidati a finanziamento è un requisito di ammissibilità, e che la Dichiarazione sostitutiva per l’autocertificazione è documento necessario per la completezza del fascicolo progettuale, ma non sufficiente, atteso che il requisito della “storicità” del bene deve poter essere verificabile già in fase istruttoria, si suggerisce di allegare quale ulteriore documentazione al fascicolo progettuale medesimo, o di avere a pronta disposizione, uno o più dei seguenti documenti: atto notarile di successione, donazione, compravendita che riporti l’epoca di costruzione, foto storiche dell’area in cui il bene insiste, la planimetria catastale d'impianto (da catasto storico), cartografie storiche eventualmente disponibili da SIT regionale o dall’ufficio tecnico amministrazione comunale, la carta IGM-Istituto Geografico Militare ovvero ortofoto storica dell’area.

27. Qual è l'ammontare massimo della spesa per i servizi di ingegneria, con ciò intendendo la progettazione tecnica ed economico-gestionale, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, la spesa per i collaudi, le eventuali indagini del suolo o sottosuolo, le verifiche di staticità, ecc.?

La spesa per i servizi di ingegneria non può superare il 10% del totale del costo ammissibile del progetto, come riportato all’art. 7, comma 2 lettera c) cd. Spese tecniche di progettazione dell’Avviso Pubblico (A.D. n. 40/2022); questo significa che qualora la spesa complessiva ecceda il 10% del costo totale ammissibile del progetto, la Commissione di valutazione indicherà la rideterminazione d’ufficio dell’importo massimo ammissibile di tale voce di spesa, avendo cura di allocare la spesa eccedente nei costi non ammissibili, che rimangono a totale carico del soggetto proponente.

28. Il Contributo finanziario regionale, determinato in un valore assoluto di 150.000,00 è determinato in termini % in misura pari all'80% o al 100%: qual è in questo caso la base di calcolo?

Quando si esprime un aiuto pubblico in termini %, si fa riferimento al costo totale ammissibile del progetto, cioè al costo totale previsto, al netto delle spese considerate non ammissibili o connesse a lavorazioni che non sono ammissibili rispetto alle finalità dell’Avviso pubblico.

29. Ai fini della completezza del fascicolo progettuale, quali elaborati grafici devono necessariamente essere allegati in fase di trasmissione della domanda?

Al fine di valutazione la qualità progettuale, la sua coerenza con gli obiettivi dichiarati e con le finalità dell’Avviso, nonché la fattibilità degli interventi previsti rispetto agli iter autorizzatori richiesti, il fascicolo progettuale deve obbligatoriamente recare, come da art. 8 comma 4 i seguenti elaborati:

  • alla lett. b) è citata la tavola di inquadramento o planimetria generale dell’area in cui il bene ricade, che sia effettivamente utile a comprendere le caratteristiche del contesto, gli edifici eventualmente esistenti nell’area, ed eventualmente anche uno stralcio cartografico degli elaborati del PPTR che sostengano nel comprendere il sistema delle tutele e dei vincoli paesaggistici;
  • alla lett. d) si richiede di allegare una adeguata documentazione fotografica a supporto dell’analisi dello stato dei luoghi e del bene oggetto di intervento prima dello stesso intervento: deve pertanto trattarsi di fotogrammi che permettano una vista di dettaglio dell’area d’intervento, nonchè una vista panoramica del contesto, e ancora le caratteristiche di compromissione dell’immobile in termini statici ed estetici con indicazione dei coni visivi riferiti alla planimetria dello stato dei luoghi;
  • alla lett. e) si richiede di allegare il layout dei lavori, in grado di illustrare analiticamente sia le parti del bene oggetto di intervento che quelle non oggetto di intervento, elaborati grafici dello stato di fatto dei luoghi, elaborati grafici di progetto coerenti con il livello di progettazione dichiarato nella domanda (studio di fattibilità, progetto definitivo, oppure esecutivo) quali piante, prospetti e sezioni quotate con indicazioni di strutture, materiali, colori, tecniche costruttive, eventuali piante di demolizioni-ricostruzioni ed immagini foto realistiche dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto.

E in ogni caso nella relazione descrittiva si consiglia di dettagliare l’intervento da realizzare inserendo un puntuale elenco degli interventi da effettuare, a qualsiasi scala di progetto.

30. Nel caso di un bene che ricada in area archeologica vincolata ope legis, e quindi in assenza di decreto ministeriale di dichiarazione di interesse culturale ex art. 11 e segg. del Codice dei Beni Culturali, si applica come massimale di aiuto il 100% o l’80%?

L’art. 1, lett. m) della c.d. legge Galasso (l. n. 431 del 1985), poi confluito nell’art. 142 comma 1 lett. m) del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), ha stabilito che sono sottoposti a vincolo paesaggistico - tra l'altro - le zone di interesse archeologico. In tal caso non interviene un vincolo di interesse culturale diretto con decreto ministeriale, ma un vincolo ope legis, che di fatto si configura come un vincolo paesaggistico connesso alla dichiarazione di interesse archeologico dell’area, che inevitabilmente influisce sulla possibilità e sui modi di intervenire su un determinato bene ricadente in quell’area, sia che si intervenga sul sedime sia che non si intervenga su di esso.
In questo caso trattandosi di un vincolo ope legis, l’intervento sul bene di che trattasi può essere agevolato al 100% del suo costo totale ammissibile, fino a un massimo di 150.000,00, e non fino all’80%. Si rammenta che anche in questo caso è necessario richiedere l’autorizzazione dei lavori alla Soprintendenza.
Tranne questo caso, si può applicare il 100% solo nel caso di vincolo diretto della Parte II del Codice.

31. In caso di bene vincolato è necessario avere acquisito preventivamente l’autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza competente?

Il soggetto proponente resta comunque tenuto a presentare richiesta di autorizzazione ed è sempre consigliabile avere un adeguato livello di progettazione per facilitare il compito di valutazione nel merito dei lavori da parte della Commissione.

32. In caso di destinazione del bene oggetto di intervento a residenzialità privata, con occasionali e programmate visite culturali e iniziative di turismo esperienziale, è considerata spesa ammissibile quella per l’acquisto di mobili e suppellettili per l’abitazione del proponente? E se si, in che voce sono rendicontabili?

No, gli allestimenti sono ammissibili solo per ambienti recuperati e destinati in via esclusiva alla fruizione pubblica e collettiva, non certo per la residenzialità privata.
Nel quadro economico del progetto vanno, in tal caso, riportati nella voce A.2.2 – Spese per l’allestimento degli spazi destinati alla fruizione.

33. Se il bene oggetto di interventi prevede lavori di cui una parte sono agevolabili con bonus fiscali come il 110% o il bonus ristrutturazione o altri bonus, è possibile fare domanda per il contributo finanziario regionale dell’Avviso Architettura rurale?

Si, come recita l’art. 3 comma 6, al contributo concesso sulla base dell’Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e per il principio della non duplicazione del finanziamento. Tanto si estende anche all’eventualità che il beneficio sia di carattere fiscale. In tal caso occorre distinguere nettamente le lavorazioni previste dal progetto, perchè una medesima lavorazione o è coperta dal bonus fiscale oppure è posta tra i costi ammissibili del progetto da rendere oggetto di contributo finanziario regionale.

34. In caso ci si accorga di un errore in fase di trasmissione della domanda su piattaforma ovvero della necessità di integrare la documentazione già allegata alla domanda, cosa deve fare il soggetto proponente?

Come è già esplicitato dall’Avviso pubblico uno stesso soggetto proponente non può presentare più d’una domanda, e tuttavia, nel caso in cui fosse necessario completare la domanda già presentata, al fine di evitare penalizzazioni in fase di istruttoria e di valutazione, il soggetto proponente potrà inviare una PEC all’indirizzo pnrr.cultura.puglia@pec.rupar.puglia.it indicando il numero di protocollo della domanda rilasciata dalla piattaforma CDP richiedendo l’annullamento della stessa, al fine della riproposizione. Gli uffici regionali richiederanno, quindi, alla struttura tecnica di CDP di procedere all’annullamento della domanda interessata e dell’eventuale istruttoria già svolta. Si precisa che ai fini della riproposizione della domanda sarà necessario che il soggetto proponente ricompili integralmente il format di domanda e alleghi l’intera documentazione richiesta all’art. 8 dell’Avviso pubblico.
Non sarà considerata valida, in ogni caso, la trasmissione della sola documentazione integrativa.

35. Se l’inquadramento della linea di finanziamento con riferimento agli aiuti di stato risulta sbagliata, rischio dell’esclusione del bando? 

Regione Puglia si riserva, in fase di istruttoria delle domande pervenute, la facoltà di correggere d’ufficio la scelta operata ove dovuto nell’ambito delle linee di aiuto, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti da ciascun regime di aiuto.

36. Cosa si intende per “centro abitato”?

L’Avviso prevede che non siano ammissibili interventi localizzati nei centri abitati. 
La definizione di centri abitati è desumibile dal glossario ISTAT: “Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro.”
Nella fattispecie di architetture rurali, presenti nei paesaggi di cerniera fra città e campagna, sarà fattore di attenta valutazione quanto il bene sia interessato dal processo di conurbazione, quanto sia la persistenza dell’origine rurale del suo intorno e se questa sia chiaramente leggibile nell’impianto viabilistico del territorio di pertinenza.
L’eventuale caratteristica rurale archetipica di edifici, ormai inequivocabilmente inseriti nel tessuto urbano del centro abitato di appartenenza, non sarà motivo di ammissibilità.

37. Possono presentare domanda di candidatura al bando i Consorzi di Bonifica?

NO. Per il Codice civile, art. 862 e per la Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, art. 12, i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche (ed enti pubblici economici).

38. Una borgata agricola costituita da edifici di rilevante interesse storico, inserita dal Comune di riferimento nella zona urbanistica A, vale a dire "parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di pregio ambientale e le aree a queste circostanti che, per talune delle predette caratteristiche, possono considerarsi ad esse assimilate o complementari”, sono ammissibili come localizzazione dell'intervento finanziabile?

La zona urbanistica A, essendo interessata da agglomerati urbani, non è ritenuta compatibile con la partecipazione al bando in questione, essendo l’Avviso rivolto alla valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale. L’Avviso afferma che “non sono ammissibili beni localizzati nei centri abitati”.

39. E’ valida la domanda di un soggetto proponente unico, che sia stata caricata e trasmessa sul portale CDP da un tecnico di fiducia che abbia usato le proprie credenziali per l’invio di più di una domanda anche per conto di altri clienti?

Si rammenta che non è possibile presentare più di una domanda con la medesima utenza (accreditamento unico ad operare su piattaforma CDP), ancorché per Soggetti Proponenti diversi.
Sarà, infatti, considerata valida solo la prima domanda presentata da ciascun Utente/Soggetto accreditato, e questo produrrebbe la non validità delle domande presentate dagli ignari successivi Soggetti proponenti che si siano affidati al medesimo tecnico accreditatori come Utente.
Quindi se anche un tecnico si proponga a più clienti/Soggetti proponenti come colui che possa caricare su piattaforma le rispettive domande, egli dovrà di volta in volta accreditarsi come utente unico per quel soggetto proponente, perché solo in questo modo non danneggerà nessun cliente successivo al primo di cui avrà caricato la domanda.
Analogamente, non è possibile presentare più di una domanda per lo stesso Soggetto Proponente, anche se con utenze diverse. Anche in questo caso potrà essere considerata valida solo la prima domanda presentata per il relativo Soggetto Proponente.

40. Gli elaborati grafici del fascicolo progettuale possono essere firmati dal tecnico proponente? E questo tecnico deve avere specifici requisiti professionali?

Si ricorda che tutti gli allegati che compongono il fascicolo di progetto (domanda, relazione descrittiva, relazione di fruizione, quadro economico, cronoprogramma, titolo di proprietà, dichiarazioni sostitutive, ecc…) devono essere firmati sempre dal Soggetto proponente che è anche colui in capo al quale sussistono i requisiti soggettivi richiesti dall’Avviso. Solo per quanto riguarda gli elaborati grafici (planimetria di inquadramento paesaggistico ed urbanistico, elaborati grafici per il layout dei lavori) gli stessi potranno essere o firmati autografi dal tecnico progettista e digitalmente dal Soggetto proponente, che li fa propri, o solo dal soggetto proponente.
Si precisa, quanto ai requisiti professionali del tecnico che firma gli elaborati grafici del progetto tecnico, che egli può essere solo ed esclusivamente una delle figure professionali che per la normativa vigente può firmare progetti di recupero conservativo e/o di restauro.
La necessità di legge nel rivolgersi ad un libero professionista nasce ogni qualvolta si vogliano realizzare modificazioni della consistenza, della planimetria, della volumetria, dei prospetti o della sagoma di qualunque fabbricato esistente (Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia…), ad esclusione della sola Manutenzione Ordinaria.
E’ obbligatorio per legge ricorrere alla competenza specifica dell’architetto in caso di opere di pregio storico-artistico appositamente inserite in elenchi compilati dalle Soprintendenze per i Beni Ambientali ed Architettonici a tutela del vincolo che grava sul bene oggetto di intervento.
Nel caso in cui un progetto tecnico che preveda restauro o recupero conservativo del bene oggetto di intervento e vincolato, risulti firmato da figura professionale non legittimata a farlo (es. agronomo, …), lo stesso non potrà essere considerato ammissibile.

41. Nel caso in cui il Soggetto proponente richieda un Contributo finanziario regionale, in % superiore a quanto consentito dall’art. 3 comma 2 dell’Avviso pubblico, rispetto alla natura giuridica del proponente e alla tipologia di bene oggetto di intervento, il progetto rimane ammissibile oppure diventa non ammissibile a valutazione?

Nel caso in cui il Soggetto proponente abbia richiesto un contributo finanziario superiore a quanto concedibile (es.: si richieda il 100% del costo totale ammissibile invece dell’80%, non essendo il bene vincolato) il progetto rimane ammissibile a valutazione e, successivamente alla eventuale valutazione positiva e ammissibilità a finanziamento, d’ufficio sarà ricalcolata l’entità del contributo finanziario concedibile e, in questo caso, si procederà a richiedere al beneficiario espressa disponibilità vincolante al cofinanziamento dell’intervento per la quota residua non coperta dal contributo finanziario regionale.