Calamità naturali

Nel contesto definito dalla Legge regionale 30 novembre 2000 n. 20 e dalla Legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è prevista la competenza della Regione per l’esecuzione di “interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali”.

La Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche provvede a programmare, gestire e monitorare le risorse a valere sul bilancio autonomo, volte al finanziamento degli interventi, eseguiti dalle Amministrazioni locali, di ripristino e/o ricostruzione di strutture e/o infrastrutture destinate alla fruizione pubblica danneggiate da calamità naturali.