Prevenzione vaccinale anti Covid-19 per gli operatori sanitari
Per prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura e per ridurre il rischio di esposizione professionale degli operatori sanitari, in Puglia la prevenzione vaccinale riguarda anche la vaccinazione anti Covid-19 per le sole categorie di operatori sanitari previste dalla normativa regionale.
Prevenzione vaccinale operatori sanitari
Il quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e per la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari è costituito da:
- Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari»
- Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27»
- Legge Regionale 10 marzo 2021, n. 2 «Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018,n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie» che all’art. 1 estende l’applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al fine di “prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” e “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”.
Cosa accade dopo il Decreto del 31 ottobre 2022
Anche dopo la pubblicazione del Decreto-Legge n. 162 del 31 ottobre 2022 e la conseguente modifica del quadro normativo nazionale, quindi, resta confermato il quadro normativo regionale che garantisce la valutazione del rischio per tutti i professionisti e tutti gli operatori sanitari ai fini dell’idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di immunizzazione naturale o di quella indotta mediante il rispetto delle indicazioni:
- del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 19 gennaio 2017 (GU Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017);
- del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con Decreto del Ministero della Salute n.1 del 02 gennaio 2021;
- delle raccomandazioni emanate con circolari del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale per i gli operatori sanitari a rischio per esposizione professionale.
L’obbligo per queste categorie vale anche per tutto il personale dipendente dalla società in house Sanitaservice, in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate.
Esenzioni
Le disposizioni sopra richiamate non si applicano, come nel caso delle altre vaccinazioni, nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche.
In questo caso, il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale può rilasciare un attestato di esonero dall’obbligo di vaccinazione, per accertati motivi medici.
Pubblicato il 04 novembre 2022