Nuove misure restrittive per seconde case, attività commerciali e ristorazione fino al 6 aprile

Il Presidente della Regione ha emanato, con Ordinanza n. 88 del 26 marzo, nuove misure per contrastare la ripresa della curva epidemiologica, in aggiunta a quelle già previste per la zona rossa.

Seconde case

Dal 27 marzo al 6 aprile 2021 per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza

  • Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia
  • Sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti

Attività commerciali

  • Resta l’obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, di prevedere ingressi in modo dilazionato e di impedire la sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto
  • Resta l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno

Dal 27 marzo al 6 aprile 2021 

  • È prevista la chiusura alle 18 delle attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (ad eccezione di: attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie)

28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo)

  • Sono sospese tutte le attività commerciali, tranne le attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie

Ristorazione

Dal 27 marzo al 6 aprile 2021, per i servizi di ristorazione per cui è consentito l’asporto dopo le 18

  • L’attività deve essere svolta con prenotazione preventiva online o per telefono e a condizione che siano limitate al massimo code o assembramenti
  • Resta l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno

Attività lavorativa

  • È necessario limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare solo le attività che la richiedono necessariamente e prevedere modalità di lavoro agile

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro.
Se la violazione è commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

Pubblicato il 26 marzo 2021