Estensione degli obblighi di Certificazione verde Covid-19 in ambito lavorativo
Il Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 estende l’utilizzo delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 (Green pass) in ambito lavorativo, pubblico e privato fino al 31 dicembre 2021.
Lavoro pubblico
Dal 15 ottobre il personale delle Amministrazioni pubbliche, delle Autorità indipendenti, come Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), della Banca d’Italia e i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, devono possedere ed esibire la Certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro.
L’obbligo vale anche per coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.
Le disposizioni non si applicano alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Le persone che comunicano di non possedere il Green pass o non averlo con sé al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerate assenti ingiustificate fino alla presentazione della Certificazione verde senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista la retribuzione.
Per chi è colto senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.
Tribunali
Dal 15 ottobre magistrati ordinari e onorari, amministrativi contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari dove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la Certificazione verde.
A verificare il rispetto delle prescrizioni sono i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, anche avvalendosi di delegati.
L’assenza dall’ufficio per mancata esibizione è considerata ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; non è prevista una retribuzione per i giorni di assenza.
Per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Lavoro privato
Dal 15 ottobre deve possedere e esibire su richiesta la Certificazione verde chi svolge attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi di lavoro.
L’obbligo vale anche per coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Le disposizioni non si applicano alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione medica, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Le persone che comunicano di non averlo o non lo hanno con sé al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerate assenti ingiustificate fino alla presentazione della Certificazione verde senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista la retribuzione.
Nelle imprese con meno di quindici dipendenti il datore di lavoro può sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Per chi è colto senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.
Pubblicato il 23 settembre 2021