Contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, pubblicate le nuove linee guida

La Regione Puglia ha approvato le nuove linee guida per la valutazione medico-legale necessaria al rilascio del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità (contrassegno H). 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1531 del 18 novembre 2024, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 2 dicembre 2024, specifica la procedura per l’accertamento sanitario e descrive le tipologie di deficit deambulatori e i criteri per la valutazione.
 

Cos’è il contrassegno H

Il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità, anche noto come contrassegno H, è un’autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune di residenza dopo specifico accertamento sanitario. Concede facilitazioni nella sosta e nella circolazione e l’accesso alle zone a traffico limitato per i veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Il contrassegno non è vincolato a uno specifico veicolo, ha validità in tutti i Paesi membri della Comunità Europea ed è strettamente personale.

Il tagliando ha una durata massima di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza qualora si sia in possesso di un certificato del medico curante che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno permesso il rilascio del contrassegno scaduto. La persona che ha un’invalidità temporanea, a causa di un infortunio o di altre patologie, può richiedere il contrassegno temporaneo di parcheggio per persone con disabilità. 
 

Accertamento sanitario 

Ai fini del rilascio del contrassegno, non è necessario richiedere l’accertamento sanitario nei seguenti casi:

  • se la persona è già in possesso di una certificazione, ai sensi della legge n. 104/92 (ASL) o della legge n. 102/2009 (INPS), che attesta una "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”;
  • se nel verbale di invalidità civile o cecità civile è presente una delle seguenti condizioni:
    • persona invalida civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;  
    • persona cieca totale, cieca parziale, ipovedente grave (L. 3 aprile 2001 n. 138); 
    • persona invalida civile arti superiori in possesso della patente B speciale e con disabilità riconosciuta superiore al 66%; 
    • persona con disabilità intellettiva o psichica.

In assenza di queste condizioni è necessario richiedere un accertamento sanitario alla Commissione per la legge n.104/92 del Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza. La certificazione, emessa a titolo gratuito, deve essere allegata alla domanda di contrassegno da presentare al Comune di residenza.

L’accertamento sanitario prevede la raccolta delle informazioni sulla storia clinica, l’esame della documentazione disponibile, l’esame obiettivo della persona richiedente e l’analisi delle risultanze delle eventuali indagini clinico‐strumentali. 
 

Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli, consulta le linee guida allegate.

Pubblicato il 30 dicembre 2024