Consiglio di Stato, sentenza del 21 agosto 2023, n. 7870 (sul soccorso istruttorio)
Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 7870/2023, con la quale i Giudici di Palazzo Spada - dopo aver passato in rassegna le diverse funzioni dell’istituto del soccorso istruttorio (nella specie, soccorso integrativo o completivo, soccorso sanante, soccorso istruttorio in senso stretto, soccorso correttivo) - tornano a ricordare “la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa”.
Ed invero, “si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)” [il giudizio di appello traeva origine dalla impugnazione della sentenza del Tar Lazio con cui era stata esclusa l’operatività del soccorso istruttorio per sanare la mancata allegazione, da parte dell’operatore economico, della attestazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero, integrante requisito di ordine tecnico-professionale come da capitolato-tecnico. Il Giudice dell’appello ha confermato la decisione di primo grado].
Pubblicato il 04 settembre 2023