Indietro Clausola di revisione periodica del prezzo - sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2023, n. 5146

Clausola di revisione periodica del prezzo - sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2023, n. 5146

Si segnala una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2023, n. 5146, in merito alla clausola di revisione periodica del prezzo prevista dall’art. 6, comma 4, l. n. 537 del 1993, come sostituito dall’art. 44, comma 1, l. n. 724 del 1994, disposizione che ha trovato seguito nell’art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 e, oggi, nell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 e nell’art. 60 d.lgs. n. 36 del 2023.

I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che detta previsione «ha per consolidata giurisprudenza natura imperativa, inserendosi automaticamente nella disciplina del rapporto fra le parti anche con prevalenza sulla regolamentazione pattizia […]; la stessa ha infatti il precipuo scopo, da un lato, di “tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni” (Cons. Stato, V, 2 novembre 2009, n. 6709), dall’altro “di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto” (Cons. Stato, III, 9 gennaio 2017, n. 25)”».

Si precisa, in particolare, che l’applicazione del predetto istituto presuppone che vi sia stata una mera proroga del rapporto contrattuale, la quale va tenuta distinta dal rinnovo: la prima consiste “nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario”, mentre il secondo scaturisce da “una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali”.

Dalla citata sentenza si evince altresì come la proroga tecnica presenti natura eccezionale e applicazione funzionalizzata alla conclusione della procedura «(cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, n. 1626 del 2023, cit., in cui si pone in risalto che “Come è noto, secondo la giurisprudenza prevalente, nel vigente quadro ordinamentale, è consentita solo la ‘proroga tecnica’, l’unica ammessa in materia di pubblici contratti, avente ‘carattere eccezionale’ (ex multis Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274), la quale deve essere fondata su ‘oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante’ (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588)”». 

Sulla scorta di tali rilievi, quindi, si perviene alla conclusione secondo cui deve escludersi che un regime di proroga non previsto né ammesso dalla normativa possa giustificare una revisione prezzi, traducendosi piuttosto in una fattispecie di proroga “atecnica” illegittima. 

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201801787&nomeFile=202305146_11.html&subDir=Provvedimenti

Pubblicato il 12 giugno 2023