Le norme dell'Unione europea

Il sito dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura biologica raccoglie i regolamenti dell'Unione europea in vigore fino al dicembre 2021.

Consulta la legislazione europea.

  • Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Ultima versione consolidata al 12 novembre 2018

  • Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. Il testo abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Ultima versione consolidata al 14 giugno 2018. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021

  • Il testo modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021

  • Il testo fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021

  • Misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali, per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da Coronavirus (Covid-19)

  • Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi. Il Regolamento specifica che le informazioni relative ai documenti di trasporto (contenute nella casella 13 del COI), possono essere incluse nel certificato di ispezione non oltre 10 giorni dal rilascio dello stesso e in ogni caso prima della vidimazione del certificato di ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro. Nel caso in cui la versione cartacea non coincida con quella elettronica, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario tengono conto unicamente delle informazioni disponibili in Traces.

  • Modifica e rettifica del Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi. Il Regolamento aggiorna gli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1235/2008 a seguito delle informazioni periodicamente inviate alla Commissione dai Paesi terzi e dalle Autorità e Organismi di controllo autorizzati a certificare in equivalenza. Gli aggiornamenti più importanti riguardano la cancellazione dell’OdC indiano “Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)” poiché sospeso dalla autorità del Paese e l’eliminazione in Allegato III della categoria di prodotti F (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione) al Giappone, poiché il Paese non dispone di norme per la produzione biologica di tali materiali e dunque si dovrà operare come da Allegato IV con riconoscimento degli Organismi di controllo per tale categoria di prodotti. È inserita anche una lunga serie di modifiche per aggiornare i dati relativi ai numerosi OdC autorizzati.

  • Deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di Covid-19. Il Regolamento prevede alcune modifiche al regime di controllo per adattarsi alle problematiche legate alla diffusione del Covid-19 ed alla impossibilità di eseguire controlli in presenza, concedendo, in maniera provvisoria, di eseguire controlli documentali anche in base alla classe di rischio.

  • Con questo regolamento sono state inserite, attraverso la modifica dell’Allegato IIII del regolamento UE 2018/848, norme per indicare nell’etichettatura di un mangime se lo stesso è autorizzato nella produzione biologica e quali sono l’esatta composizione e la percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici dello stesso e norme per permettere la commercializzazione, con l’indicazione in etichetta dell’uso consentito in agricoltura biologica, di miscugli di sementi contenenti sementi biologiche, in conversione e non biologiche autorizzate di diverse specie di piante.

  • Modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici Il Regolamento modifica l’ordinamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici. Esso è volto a prorogare, a causa del prolungarsi dell’emergenza Covid-19, alcune misure temporanee sui controlli in agricoltura biologica, già previste nel Reg. UE 2020/977.

  • Il Reg. 2021/715 modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori: il sistema dei controlli interni, il gestore e l’ispettore del sistema dei controlli interni, le carenze del sistema.

  • Il Reg. 2021/716 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari nel settore dell’acquacoltura.

  • Il regolamento delegato (UE) 2021/1006 del 12 aprile 2021 modifica l’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 relativamente al modello del certificato che attesta la conformità con le norme riguardanti la produzione biologica, che viene integrato con informazioni supplementari specifiche. L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 viene, quindi, sostituito dall’allegato del regolamento 2021/1006. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU dell’Unione europea, e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

  • Il regolamento integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari.

  • Il regolamento riporta le misure temporanee relative ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione.

  • Il Regolamento integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione. Il regolamento detta norme per la supervisione di autorità e organismi di controllo dei paesi terzi.

  • La Decisione autorizza l’avvio di negoziati con l’Argentina, l’Australia, il Canada, la Costa Rica, l’India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici.

  • Il Regolamento modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica. Il Regolamento apporta delle modifiche all’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 in relazione a tutte le registrazioni che gli operatori devono tenere nel corso della loro attività in agricoltura biologica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

  • Il Regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento.

  • Il Regolamento che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire.

  • Il regolamento stabilisce l’utilizzo di determinati prodotti e sostanze all’interno della produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi. Emesso in data 15 luglio 2021, il regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022.

  • Il Regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici. Il regolamento stabilisce una proroga ulteriore delle misure temporanee causa Covid-19 sui controlli sulle produzioni biologiche.

  • Il Regolamento fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.