Tagli boschivi e vincolo idrogeologico

Tagli boschivi

Il Regolamento Regionale n. 19 del 13/10/2017 (Modifiche al Regolamento Regionale n. 10 del 30/06/2009 - TAGLI BOSCHIVI), così come modificato dal Regolamento Regionale n. 15 del 24/10/2018, indica le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per l’esecuzione di tagli boschivi e di piante sparse di interesse forestale in Puglia.

E’ valido per tutti i complessi boscati del territorio regionale, ivi compresi quelli ricadenti nella Rete Natura 2000, per i quali è necessaria l’acquisizione preliminare della Valutazione di incidenza, ma anche per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante di interesse forestale ubicati in ambiente diverso da quello urbano.

Le autorizzazioni ai tagli sono rilasciate dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia competenti per provincia, su istanza presentata secondo le modalità previste dall’articolo 3 del precitato Regolamento. 

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, di alberature stradali, di castagneti da frutto, di impianti di frutticoltura, nonché i tagli negli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli.


Con Delibera della Giunta Regionale n. 557 del 30/04/2024 sono state approvate le modalità di passaggio all'utilizzo esclusivo della piattaforma telematica "Procedimenti Forestali - Tagli boschivi"

A far data dal 1° settembre 2024 tutte le istanze per i procedimenti di competenza regionale in materia di tagli boschivi dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Procedimenti Forestali - Tagli boschivi”, presente sul portale www.sit.puglia.it e accessibile previa abilitazione e autenticazione, a pena di irricevibilità.

Vincolo idrogeologico

Il vincolo idrogeologico è un vincolo conformativo che limita l’uso di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”.

Il Regolamento Regionale n. 9 del 11/03/2015 disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923, e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16/05/1926 e successive integrazioni e modificazioni.

Il precitato Regolamento definisce le opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a parere o comunicazione e le procedure per la presentazione delle istanze e la relativa documentazione a corredo delle stesse (Allegato 1 e Allegato 2).