Titolo II circolante: comunicazione in merito al rifinanziamento ed alla nuova durata del finanziamento bancario
Alla luce delle diverse richieste pervenute presso gli uffici della Sezione competitività e presso l'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A., da parte di alcuni Istituti di credito di poter operare secondo le disposizioni previste dal nuovo D.L. Sostegni BIS, anche per le imprese pugliesi che abbiano ottenuto una sovvenzione ai sensi del Titolo II Capo 3 e del Titolo II capo 6, si comunica quanto segue.
In data 20 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. SOSTEGNI BIS “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato in G.U. il 26 maggio 2021.
Il suddetto D.L. proroga fino al 31/12/2021 l’applicazione del regime di Temporary Framework in ordine alle garanzie dello Stato, con la possibilità di Rifinanziamento e integrazione di nuova finanza e nuova durata (fino a 120 mesi) per gli interventi che il Sistema Bancario ha garantito ex DECR. 17/5/2020 c.d. “CURA ITALIA”.
Con riferimento a tale Decreto, gli Istituti procederebbero seguendo due modalità operative:
- il mero allungamento per le operazioni senza rifinanziamento.
- il rifinanziamento, mediante l’erogazione di un nuovo finanziamento che sostituirà il preesistente, con un allungamento della durata e integrazione di nuova finanza.
Considerato che l'art. 22 comma 7 (art. 21 comma 7 del Titolo II capo 6) dell'Avviso del Titolo II capo 3 prescrive che: "Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento", principio che, nella sua ratio, richiede debba persistere nel tempo e non sia solo un requisito di accesso:
- nella prima modalità operativa su descritta, il mutuo originario sottostante la domanda di aiuti ai sensi del Titolo II circolante non viene estinto, ma si procede ad un mero allungamento della durata e dell’ammortamento dello stesso;
- nella seconda modalità operativa, l’operazione di rinegoziazione, seppur si concretizzi nell’accensione di un nuovo mutuo, nella sostanza non è contraria alla ratio del principio su richiamato, in quanto non modifica le condizioni dell’operazione sottostante e non ne vanifica lo scopo, a condizione che il nuovo finanziamento, richiamando il mutuo precedentemente erogato, abbia le stesse finalità e abbia durata non inferiore al finanziamento originario. Infatti, con l’operazione prospettata si intende allungare la durata e l'entità dell’operazione finanziaria, rappresentando quindi un reale fabbisogno di liquidità per l’impresa in linea con lo spirito della misura emergenziale "titolo II circolante".
Si evidenzia che la misura Titolo II “circolante”, è stata definita con l’intento di garantire la complementarietà rispetto agli interventi emergenziali assunti a livello statale.
Per tali motivazioni, si ritiene opportuno consentire l’applicazione della disciplina del decreto sostegni, nella forma del Rifinanziamento e integrazione di nuova finanza e nuova durata per le operazioni di cui al Titolo II “circolante”, a condizione che qualsiasi ipotesi di rifinanziamento adottata anche in conformità al Decreto sostegni bis, dovrà rispettare le stesse caratteristiche previste dagli Avvisi, con particolare riferimento alla finalità ed alla durata minima dell’operazione.
Pubblicato il 14 luglio 2021