Titolo II - Capo 3 - Circolante. Disponibile il modulo per richiedere la rinuncia al 10% di premialità
Si comunica che, come stabilito nella Determina Dirigenziale n. 59 del 29 gennaio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 4 febbraio 2021, qualora un soggetto proponente - per sopravvenute esigenze e/o valutazioni legate al protrarsi della crisi pandemica ed economica - intenda svincolarsi dall’obbligo del mantenimento delle ULA al 2022 riferite all’esercizio 2019, recedendo dall’impegno assunto in sede di istanza e rinunciando così alla premialità aggiuntiva prevista dall’Avviso e calcolata nella misura del 10% dell’importo del finanziamento bancario ammissibile alle agevolazioni, potrà farlo solo ed esclusivamente con apposito modulo (allegato alla presente determinazione e disponibile sul portale della Regione Puglia alla pagina https://regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/titolo-ii-capo-3-circolante) firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inviato via PEC (con oggetto “RICHIESTA RINUNCIA AL 10% DI PREMIALITA’ – CODICE PRATICA CP300XXXX”, agli indirizzi aiutipmi.regione@pec.rupar.puglia.it e avvisopiccoleimprese@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre il 12/03/2021.
Rientrando tal caso nella fattispecie della rinuncia, nella stessa richiesta, il soggetto già beneficiario si impegna alla restituzione delle somme dovute - pari alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, e con le modalità che saranno indicate nel provvedimento di presa d’atto di detta rinuncia - entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dello stesso.
In caso di restituzione delle somme in tempi superiori ai suddetti 15 giorni, si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto. In tal caso, a seguito di revoca parziale, il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
Tale fattispecie di revoca si configura anche nel caso di cui al comma 15 dell'Art. 22 dell'Avviso, ovvero nel caso in cui il Soggetto Proponente, pur non rinunciando alla suddetta premialità entro il 12/03/2021, non rispetti l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali al 2022: anche in questo caso, infatti, si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni - limitatamente alla suddetta premialità maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto - ed il beneficiario non potrà avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
Pubblicato il 05 febbraio 2021