Disposizioni di carattere generale

1. Il nome che individua il Prodotto Agroalimentare Tradizionale o il suo eventuale sinonimo o termine dialettale, non può costituire oggetto di deposito e di registrazione di marchio ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale.

2. L'eventuale nome geografico con il quale solitamente viene individuato il Prodotto Agroalimentare Tradizionale è solo funzionale a tale identificazione e non può assumere valore di un'attestazione di origine o di provenienza e nemmeno costituire il fondamento per un provvedimento di riconoscimento di origine del prodotto stesso.

3. All'atto dell'immissione al consumo, i prodotti inseriti nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali non possono fregiarsi della qualificazione "Tradizionale" ma potranno contenere nell'etichettatura solo i riferimenti al predetto elenco.

4. Non può essere richiesto l'inserimento nell'elenco dei Prodotti Tradizionali Agroalimentari per i prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) a Indicazione Geografica Protetta (IGP) o Specialità Tradizionale Garantita (STG). qualora un prodotto, successivamente al suo inserimento nell'elenco venga registrato ai sensi del Reg. UE 1151/2012 come DOP, IGP o STG, verrà depennato dall'elenco regionale e nazionale.