Disposizioni per le attività di monitoraggio fauna selvatica e ripopolamento, pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche
Il testo completo dell'ordinanza n. 116 del 21.04.2021
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato l'ordinanza n. 116 del 21.04.2021. "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni per le attività di monitoraggio fauna selvatica e ripopolamento, pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche".
Il provvedimento consente, fino a nuovo ordine, di poter effettuare una serie di attività nell'ambito delle restrizioni correlate al perdurare dell'emergenza Coronavirus (zona rossa e zona arancione).
Nello specifico:
È ammessa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata, presso la stessa residenza, domicilio o abitazione, alle seguenti condizioni:
a) limitatamente alla pesca sia da terra, sia in acque interne sia in mare;
b) svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva/ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
c) con non più di due persone per unità da diporto, delle quali almeno una in possesso della comunicazione di cui al precedente comma b);
d) nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
È consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di
sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.
È consentito inoltre:
- Ai proprietari e affidatari di cani, provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l’attività di addestramento è limitata ai soli residenti in Puglia e potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.
- le attività di censimento e monitoraggio della fauna selvatica, anche con l'utilizzo di ausiliari (cani), nel rispetto sempre delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- le attività di immissione di fauna selvatica (ripopolamento o reintroduzione) da parte degli ATC e delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) insistenti sul territorio regionale nei termini di cui all’art. 18 della L.R. n. 59/2017 e del vigente Piano faunistico venatorio regionale.
L'ordinanza n.116 del 21.04.2021 ha efficacia immediata.
Documenti
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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni per le attività di monitoraggio fauna selvatica e ripopolamento, pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche
Pubblicato il 22 aprile 2021