Comunicazione dei prezzi e dei servizi e trasmissione di flussi turistici: non sanzionabili le violazioni relative alle annualità 2020 e 2021
Comunicazione dei prezzi e dei servizi e trasmissione di flussi turistici: non sanzionabili le violazioni relative alle annualità 2020 e 2021
Il Consiglio regionale ha approvato la Legge Regionale n. 25 del 6 agosto 2021, (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 06.08.2021) con cui si modifica l'articolo 13, comma 3 bis, della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).
Per effetto di tale intervento normativo risultano non sanzionabili le violazioni degli adempimenti in materia di comunicazione dei prezzi e dei servizi e in materia di trasmissione di flussi turistici, di cui all'art. 8, comma 3 e all'art. 10 della l.r. 49/2017, concernenti non solo l’annualità 2020 ma anche, e questa è la novità, l’annualità 2021, sempre che siano poste in essere nel perdurare dello stato di emergenza correlato alla pandemia Covid - 19 e dichiarato con provvedimenti normativi statali.
La norma è stata introdotta con l’obiettivo di non aggravare ulteriormente la posizione delle imprese turistiche pugliesi che, a causa della emergenza sanitaria in atto, versano in uno stato di crisi.
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Circolare della Sezione Turismo
Posted on 30 luglio 2021