Regolamentazione del Trasporto pubblico locale dal 1 luglio 2020
L'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 273 del 29 giugno 2020 sul Trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario dispone le seguenti misure:
- Con decorrenza dal 1 luglio 2020, è consentita la ripresa:
- del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano;
- del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, autobus a fini turistici, inclusi i servizi atipici e il noleggio con o senza conducente), a pieno carico. Il trasporto è limitato ai soli posti a sedere omologati, evitando comunque di occupare posti vicino al conducente. A bordo sarà obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie.
- Tutte le imprese devono eseguire le attività di trasporto pubblico di linea urbano e i limiti per i posti in piedi per tutti i servizi di linea, non di linea e autorizzati, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida contenute nell’allegato 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) dell’11 giugno 2020, e del protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 e contenuto nell’allegato 14 dello stesso Dpcm.
- La programmazione dei servizi automobilistici extraurbani e ferroviari, sempre con decorrenza dal 1 luglio 2020, aumenta rispetto alla programmazione realizzata con l’ordinanza presidenziale n. 260 del 14 giugno 2020, e copre il 100% dei programmi di esercizio dei servizi programmati dai contratti di servizio.
- Le società di trasporto ferroviario e automobilistico, per le attività di controllo e riprogrammazione dei servizi, devono applicare quanto previsto dagli allegati 14 e 15 del Dpcm 11 giugno 2020 e dalle presenti disposizioni e hanno l’obbligo di comunicare alla Regione Puglia, ogni settimana, i dati giornalieri e la frequentazione dei servizi, e i posti offerti ai viaggiatori.
- Nei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale sono necessarie le seguenti misure che, in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, potranno anche essere rimodulate:
- garantire un’adeguata e capillare informazione al personale e comunicazione ai viaggiatori sulle misure igienico-comportamentali. L’informazione deve essere facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace e deve richiamare il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni e sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria);
- garantire un’adeguata e capillare informazione e comunicazione ai viaggiatori sull’importanza dell’uso, sui propri smartphone, dell’app "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L'app rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività;
- garantire la separazione dei flussi di entrata e uscita dal mezzo, attraverso percorsi dedicati o soluzioni organizzative equivalenti;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all’interno dei mezzi;
- i passeggeri, dopo essere saliti a bordo, devono igienizzare le mani;
- assicurare in modo costante il ricambio dell’aria attraverso gli impianti di condizionamento e l’apertura prolungata delle porte esterne nelle soste in stazione e alla fermata, con l’eliminazione della chiusura programmata delle porte esterne.
Il ricambio dell’aria nei mezzi non utilizzati per il trasporto ferroviario potrà avvenire anche con l’apertura dei finestrini e di altre prese di aria naturale, se possibile e compatibile con i vincoli di velocità e sicurezza.
Nei convogli ferroviari il ricambio dell’aria è garantito dall’eliminazione della chiusura programmata delle porte esterne durante le fermate, ai sensi delle norme; - negli impianti di condizionamento a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell’aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere livelli adeguati di filtrazione e rimozione;
- prevedere una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto, in particolare delle superfici più spesso a contatto e dei servizi igienici. La pulizia si svolgerà con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Per i mezzi di trasporto dotati di dosatori con gel o soluzione igienizzante destinati alla clientela, le attività di pulizia e disinfezione dovranno essere assicurate alla fine del turno giornaliero. Per i mezzi non dotati di dosatori, la pulizia e la disinfezione dovranno essere eseguite alla fine di ogni corsa di rientro in una stazione principale.
L'adozione delle ordinanze con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 lett. ii) del Dpcm del 11 giugno 2020 è demandata alla competenza dei sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale.
La mancata osservanza degli obblighi di questa ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020).
Pubblicato il 30 giugno 2020