Regolamentazione del trasporto marittimo di passeggeri dal 12 luglio
Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 295 del 12 luglio 2020, a partire dal 12 luglio, è consentita la ripresa dei servizi di trasporto marittimo passeggeri all’interno del territorio regionale, a pieno carico, fino al limite di posti omologati.
È necessario evitare, per quanto possibile, i contatti ravvicinati del personale di terra e di bordo con i passeggeri, a esclusione di quelli indispensabili in caso di emergenza. L’equipaggio e i passeggeri dovranno indossare a bordo le protezioni delle vie respiratorie.
Sulle imbarcazioni occorre:
- garantire al personale e ai passeggeri, a cura degli armatori, un’informazione adeguata sulle misure igienico-comportamentali, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace. Deve richiamare il divieto di usare il mezzo di trasporto in presenza di segni e sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria);
- garantire ai passeggeri un’adeguata e capillare informazione e comunicazione sull’importanza dell’uso, sui propri smartphone, dell’app "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy; garantire che i flussi sull’imbarcazione, in entrata e in uscita, siano separati, dove possibile, con percorsi dedicati o attraverso specifiche soluzioni organizzative;
- garantire che tutti i passeggeri a bordo utilizzino per tutta la durata del viaggio dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità);
- i passeggeri, dopo essere saliti a bordo, devono igienizzare le mani;
- garantire il potenziamento della pulizia e dei cicli di disinfezione degli ambienti dell’imbarcazione, sedili, corrimano, maniglie, tavolini, pulsanti e di tutte le superfici toccate frequentemente dai passeggeri e dagli equipaggi, con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- assicurare in modo costante il ricambio dell’aria attraverso gli impianti di condizionamento e/o mediante l’apertura prolungata dei finestrini e di altre prese di aria naturale.
- Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento a bordo, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell’aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione e rimozione adeguati.
Le disposizioni potranno essere modificate in base all’evoluzione dell’epidemia Covid-19.
L'adozione delle ordinanze con le finalità presenti nell'articolo 1, comma 1 lett. ii) del Dpcm del 11 giugno 2020 è demandata alla competenza dei sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto marittimo passeggeri.
La mancata osservanza degli obblighi di questa ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020).
Pubblicato il 13 luglio 2020