Modificata e integrata la normativa sugli ostelli
La legge regionale n. 25 del 6 agosto 2021 “Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e disposizioni varie”, pubblicata sul BURP n. 102 del 6 agosto 2021, ha introdotto la nuova disciplina normativa riguardante gli ostelli.
Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive ed educative.
In particolare, la suddetta legge, modificando gli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 11/99 e inserendo gli articoli 39 bis e 40 bis, ha previsto le seguenti novità:
- eliminato il limite di età di 25 anni dei soggetti fruitori;
- eliminato il limite massimo di 7 giorni di pernottamento;
- eliminata la classificazione ;
- introdotta la figura dell’ostello per escursionisti;
- modificata la tabella F sugli standard minimi;
- introdotto il contrassegno identificativo.
I contrassegni identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:
- logo distintivo della tipologia di struttura;
- logo della Regione Puglia;
- logo dell’Agenzia PugliaPromozione;
- logo eventuale della zona o del percorso.
Tali contrassegni identificativi devono essere riprodotti a cura dei titolari dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini che saranno approvati con delibera di Giunta regionale.
La nuova tipologia degli ostelli per escursionisti è costituita dalle strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e educative.
Pubblicato il 08 settembre 2021