Sistema regionale della Protezione Civile

In conformità all’art.3 della Legge Regionale  n. 53/2019,  la Regione disciplina l'organizzazione dei servizi di protezione civile nell'ambito del proprio territorio, assicurando lo svolgimento delle sotto specificate attività:

  • la predisposizione e attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi (allertamento, gestione della rete di monitoraggio, piano regionale di protezione civile);
  • la formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
  • l’individuazione delle modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale;
  • la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della Protezione Civile, le prefetture, le province ove delegate e i comuni;
  • le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza;
  • le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 1/2018, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
  • la preparazione, gestione e attivazione della colonna mobile regionale per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali;
  • il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29 del d.lgs. 1/2018;
  • lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni e integrazioni;
  • le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
  • le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza e in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali e agli enti e istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

Le strutture operative che fanno parte del sistema regionale di protezione civile sono quelle individuate anche a livello nazionale dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 Gennaio 2018 e le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale, come da regolamento regionale n. 1 del 11/02/2016.