Back Obblighi informativi a fini di monitoraggio ed obblighi di pubblicità: cosa cambia dal primo luglio 2023 con l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs.36/2023)

Obblighi informativi a fini di monitoraggio ed obblighi di pubblicità: cosa cambia dal primo luglio 2023 con l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs.36/2023)

  1. Programmazione dei lavori e programmazione degli acquisti di forniture e servizi

 

A seguito del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture n°6213 del 30 giugno 2023, il sistema Servizio Contratti Pubblici sarà adeguato alle disposizioni di cui art.37 e all.I.5 al D.Lgs.36/2023 per la sola programmazione di lavori e di acquisti di beni e servizi relativa al triennio 2024-2026. Il programma dei lavori 2023-2025 ed il programma degli acquisti 2023-2024, anche qualora non ancora approvati alla data del primo luglio di entrata in vigore del D.Lgs.36/2023, nonché i relativi eventuali aggiornamenti in corso d’anno, dovranno continuare ad essere redatti e pubblicati secondo le regole di cui all’art.21 del precedente Codice D.Lgs.50/2016.

 

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  1. Richiesta CIG

 

La qualificazione delle stazioni appaltanti diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2023 in base al nuovo Codice degli Appalti, con il blocco del rilascio del CIG  per le stazioni appaltanti non qualificate che intendano effettuare affidamenti di contratti di lavoro di importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non sarà necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.

Per ogni altra indicazione si rimanda ai seguenti link:

 

Restano inalterate le altre disposizioni in materia, fra le quali si ricorda l’obbligatorietà del CIG (in luogo dello SmartCig) e conseguentemente del monitoraggio (trasmissione aggiudicazione e successive) per tutte le procedure di importo inferiore a 40mila € collegate a progetti ammessi a finanziamento PNRR.

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  1. Pubblicità atti, bandi, avvisi ed esiti

 

Ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art.225 comma 1 penultimo periodo del D.Lgs.36/2023, “fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Si precisa altresì che resta invariato l’elenco degli atti (bandi, esiti ed altri avvisi) oggetto di pubblicazione anche in considerazione dell’efficacia a decorrere dal primo gennaio 2024 dei provvedimenti ANAC di cui alle delibere 261 (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), 263 (Obblighi di pubblicazione) e 264 (Obblighi trasparenza) del 20 giugno 2023.

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  1. Monitoraggio Contratti Pubblici

 

Con il nuovo codice restano vigenti, fino a diversa determinazione, gli obblighi informativi verso ANAC. Fra questi si sottolinea in particolare che gli obblighi di monitoraggio dei Contratti Pubblici, ovvero della trasmissione delle cosiddette “schede” (di esito, adesione e aggiudicazione e delle successive fasi ed eventi sino alla conclusione del contratto) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 ai sensi della norma transitoria dell’art.225 comma 2 del D.Lgs.36/2023 in quanto disposte dall’articolo 213 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, interamente vigente sino a tale data.

Quanto sopra anche in considerazione dell’efficacia a decorrere dal primo gennaio 2024 della ANAC 261 del 20 giugno 2023 recante “Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

Si coglie l’occasione per ricordare che gli obblighi di trasmissione delle cosiddette “schede” (di esito, adesione e aggiudicazione e delle successive fasi ed eventi sino alla conclusione del contratto) restano obbligatorie anche per gli affidamenti collegati a progetti PNRR in quanto non sostituite dagli adempimenti effettuati tramite il sistema ReGis.

 

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  1. Elenco trasparenza (ex L.190/2012)

 

Ai sensi dell’art.226 (Abrogazioni e disposizioni finali) del D.Lgs.36/2023, e nello specifico del comma 3 lettera d), è abrogato l’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012. Non è pertanto più dovuta la redazione, la pubblicazione e la comunicazione ad ANAC del cosiddetto “elenco 190” comprendente le informazioni di cui a tale norma, che era effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Quanto sopra anche in considerazione dell’efficacia a decorrere dal primo gennaio 2024 della ANAC 264 del 20 giugno 2023 recante “di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

 

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Posted on 17 luglio 2023