Indietro Aggiornamento obbligatorio per i Tecnici Competenti in Acustica iscritti nell’E.N.TE.C.A.

Aggiornamento obbligatorio per i Tecnici Competenti in Acustica iscritti nell’E.N.TE.C.A.

Con Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico”, è stato introdotto l’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica e conseguentemente l‘obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti a detto elenco.

Come stabilito al punto 2 dell’Allegato 1 del succitato decreto, gli “iscritti nell'elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Il punto 4 dell’Allegato 1 specifica poi che “in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco”.

Pertanto, tutti i Tecnici interessati sono tenuti a verificare il proprio profilo formativo nel registro aggiornato delle ore di formazione della Regione Puglia consultabile al seguente link: http://sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documenti/registro_ore

Qualora il Tecnico riscontri errori materiali oppure abbia omesso di trasmettere le ore di formazione effettuate, è invitato a darne tempestiva comunicazione, così da permettere al Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali di mantenere aggiornato il suddetto registro.

Si ricorda, inoltre, che la comunicazione della frequenza di un corso di aggiornamento per TCA deve avvenire attraverso l’invio del “modello di dichiarazione aggiornamento professionale TCA”, reperibile sul Portale Ambientale della Regione Puglia all’indirizzo: http://sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documenti/format_istanza allegando allo stesso la documentazione richiesta.

Allo scadere del proprio quinquennio formativo, qualora il Tecnico non abbia effettuato la formazione come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, nell’intervallo tra la sospensione e successiva eventuale cancellazione da parte del Servizio regionale competente, è tenuto comunque a non esercitare la professione di tecnico competente in acustica, nei casi in cui l’esercizio della sua prestazione professionale sia condizionato all’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

Infine, nel caso in cui il Tecnico avesse cessato o fosse intenzionato a cessare l’attività, può inviare una comunicazione al Servizio regionale competente al seguente indirizzo di PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it.

Pubblicato il 13 settembre 2023